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INAIL – Circ. n. 45 del 13.10.2017: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze - Prestazioni economiche. Legge 20 maggio 2016, n.76


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Con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017 l’Inail fornisce alcune indicazioni operative sull’applicazione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

In particolare, l’articolo 1 comma 20 della citata Legge equipara le parti unite civilmente ai coniugi, determinando in questo modo l’applicazione, in capo agli uniti civilmente, delle norme riguardanti il diritto alle prestazioni economiche erogate dall’Inail e riservate in precedenza ai coniugi. Nello specifico si rendono automaticamente applicabili le seguenti prestazioni:

- La rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- La quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;

- La prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);

- Lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;

- L’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte) ex art. 85 del sopracitato decreto;

- La prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- La prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 20163;

- Qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge ‘iure hereditatis’ ovvero relativa al diritto successorio così come disciplinato dal codice civile.

Con riferimento invece alle convivenze di fatto, l’Istituto esclude la possibilità delle parti interessate di beneficiare delle prestazioni economiche erogate dall’Inail alla luce del fatto che la Legge 20 maggio 2016, n. 76, non abbia previsto alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio, introducendo invece principalmente il contratto di convivenza al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di alcuni diritti specifici.

In termini di decorrenza, infine, viene precisato che le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente sono riconosciute a far data dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Fonte: INAIL