Stampa

INAIL – Circ. n. 2 del 22.01.2019: Lavoro domestico - aumentano tutele e premi


icona

Con la circ. n. 2 del 22.01.2019, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( INAIL ) fornisce prime istruzioni in merito alle disposizioni presenti in Legge di Bilancio 2019, apportanti modifiche all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di lavoro domestico. Vediamo allora, attraverso una disamina della circ. n. 2 del 22.01.2019, come sono state ampliate le tutele, con conseguente aumento del premio assicurativo.

Innanzitutto giova ribadire un dato. Le nuove disposizioni riguardano i lavoratori domestici cioè quei lavoratori che, secondo quanto riportato dalla circ. n. 2 del 22.01.2019, “svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale”.

AMPLIAMENTO DELLA TUTELA ASSICURATIVA:

La legge di Bilancio 2019 ha in primo luogo abbassato il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che passa dal 27 per cento al 16 per cento, accertato con modalità invariate rispetto a quanto stabilito in precedenza.

In caso di inabilità permanente tra il 6 e il 15 per cento, viene corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile.

Infine, viene ridotta la fascia di età entro la quale viene garantita la tutela assicurativa corrispondente a 18 e 65 anni anziché tra i 18 e i 67 anni. 

SPECULARE AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO:

In relazione all’ampliamento delle prestazioni corrisponde un aumento del premio assicurativo innalzato da 12,91 euro a 24 euro annui.

Per l’anno in corso, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 per il pagamento del premio, l’importo del versamento resterà invariato in euro 12,91. Sarà un successivo decreto interministeriale a specificare le modalità di integrazione per l’allineamento all’importo stabilito dalla Legge di Bilancio 2019.

La circ. n. 2 del 22.01.2019 precisa che, sino all’adozione del citato decreto interministeriale, restano invariate le modalità previste per ottenere l’esonero dal pagamento del premio assicurativo per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro;
  • appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro.

Come specificato dalla stessa circolare, ulteriori indicazioni verranno fornite successivamente all’emanazione del decreto interministeriale previsto all’articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Fonte: INAIL - Circ. n. 2 del 22.01.2019