Stampa

Legge di bilancio 2021: la iso-pensione (art. 4 l. n. 92/2012) resa utilizzabile fino a sette anni


pensioni
icona

La iso-pensione, ossia la prestazione di importo pari al trattamento pensionistico assicurata dalle imprese a loro dipendenti ed accompagnata dall’impegno delle stesse imprese di corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, è stata inizialmente subordinata alla condizione che si trattasse di lavoratori in grado di raggiungere i requisiti minimi per la pensione, di vecchiaia o anticipata, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 

Successivamente, l’art. 1, comma 160, della legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017) ha portato il periodo di possibile anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti pensionistici da 4 a sette anni, ma rendendo fruibile tale nuova regola esclusivamente negli anni 2018, 2019, 2020. 

Ora, l’art. 1, comma 345, della legge di bilancio 2021 rende fruibile la medesima regola - 7 anni anziché 4 anni di anticipo massimo rispetto al momento della maturazione della pensione - anche negli anni 2021, 2022, 2023.  

Il comma 345 modifica la predetta disposizione della legge del 2018, lasciando intatto quanto ulteriormente la stessa prevede laddove precisa di intervenire “al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale”.