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INPS – Circ. n. 71 del 27.04.2021 : Brexit – Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi


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Con circ. n. 71 del 27.04.2021 l’ INPS illustra le disposizioni previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’ altra ( TCA – Trade & Cooperation agreement ). 

La circolare è stata pubblicata all’indomani della ratifica del TCA del Parlamento Europeo, necessaria affinché l'accordo entri in vigore in modo permanente, prima della sua scadenza il 30 aprile 2021. Alla ratifica dovrà far seguito il voto scontato del Consiglio, previsto proprio per l’ultimo giorno del mese. 

A partire dalla fine del periodo di transizione, ossia dal 1° gennaio 2021 in poi, le regole del mercato interno dell'Unione non sono più applicabili e di conseguenza viene meno la libera circolazione delle persone e la libertà di fornire servizi tra la Ue e il Regno Unito. 

L’accordo, operativo dal 1° gennaio 2021, col fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle aziende e i dipendenti, non regolamenta soltanto scambi commerciali e servizi ma si rivolge anche ad un’ampia gamma di altri settori, tra i quali quello della sicurezza sociale. 

Con specifico riferimento a questo settore, le norme di coordinamento sono contenute nel Protocollo (parte integrante del TCA), che ha validità per 15 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (in particolare, le disposizioni sulla legislazione applicabile sono contenute nel Titolo II del Protocollo e nell'Allegato SSC-7). 

L’accordo garantisce il coordinamento delle prestazioni di sicurezza sociale in modo tale che al contribuente si applichi un solo complesso di norme ( articolo SSC.10 ), evitando il rischio che il soggetto interessato sia costretto a pagare due volte i contributi. 

COORDINAMENTO POST-BREXIT : 

Rispetto alle regole contenute nel Reg. UE 883/2004/CE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all’interno dell’ Unione Europea, le differenze di maggiore importanza riguardano in primo luogo le prestazioni omesse. Sono previste, infatti, le prestazioni fondamentali come la malattia, l’infortunio sul lavoro, la malattia professionale, la disoccupazione e la maternità ma sono state escluse le prestazioni familiari, l’assistenza di lungo periodo e altre prestazioni speciali. 

In merito ai lavoratori distaccati il Protocollo prevede che coloro che svolgono l'attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell'attività lavorativa (lavoratori autonomi) restino assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi. L’accordo non prevede la possibilità di aumentare tale periodo, come era invece previsto dall’art. 16 del Reg. UE 883/2004/CE per alcune categorie particolari di lavoratori, fatta salva la possibilità di raggiungere accordi bilaterali. 

Quest’ultime regole non hanno un’applicazione generalizzata ma troveranno applicazione solo agli Stati, come l’ Italia, che hanno comunicato all'UE l'intenzione di voler derogare alle disposizioni generali. Ad ogni modo, per le relative certificazioni trovano ancora applicazione i certificati e le indicazioni fornite dall’ INPS con il mess. n. 4805 del 22.12.2020. La situazione attuale è pertanto la seguente:

  •   cittadini dell'Unione Europea che esercitano un'attività di lavoro subordinato o autonomo nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta condizione fino a che continuino a trovarsi nella fattispecie sopra descritta senza soluzione di continuità; 
  •   è confermata la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all'entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Per tali situazioni sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità (in applicazione delle disposizioni del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004). 

Nel provvedimento si dà atto, inoltre, che eventuali proroghe di distacco (art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004) autorizzate anteriormente al 1° gennaio 2021 - e in corso di esecuzione alla predetta data - saranno valide fino alla naturale scadenza. Parimenti, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino alla naturale scadenza. 

ACDR