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INPS – Circ. n. 68 del 06.04.2017: Benefici previdenziali per i lavoratori del settore ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto.


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Con la Circolare 68 del 6 aprile 2017, l’Inps fornisce indicazioni circa l'applicazione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto, secondo quanto previsto dall’ articolo 1, comma 277 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con il richiamo espresso all’art.13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il beneficio concesso riguarda la possibilità di pensionamento anticipato attraverso una rivalutazione per il coefficiente dell’1,5 dei periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’Inail, anche se di durata inferiore ai dieci anni. Il riconoscimento avviene, previo accertamento Inps e certificazione Inail, una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nei limiti delle risorse assegnate (5,5 milioni di euro per l’anno 2016; 7 milioni per l’anno 2017; 7,5 milioni per l’anno 2018 e 10 milioni annui a decorrere dal 2019). Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata sulla base del sistema retributivo.

Alle sedi territoriali Inps spetta un esame preliminare delle istanze presentate entro il 1° marzo 2016, a conclusione delle quali verranno richieste al datore di lavoro il rilascio di una dichiarazione, mediante la compilazione di specifico modulo, circa i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale e, chiaramente, la presenza del lavoratore nel sito produttivo. Inoltre, per un efficace riscontro di quanto affermato, il datore di lavoro deve allegare apposita documentazione.

I lavoratori interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• essere lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di lavoro nel sito produttivo, in modo diretto ed abituale, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;

• avere svolto l’attività citata, con assoggettamento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’Inail;

• non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

 

Fonte: INPS