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INPS – Circ. n. 38 del 8.03.2022 : Quota 102 - Pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contributi


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La Legge di bilancio 2022 ha riconosciuto il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un ‘ anzianità contributiva minima di 38 anni ( cd. Quota 102 ). 

La norma coordina la previgente disciplina della pensione anticipata "Quota 100"ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro il 2022. Con la circ. n. 38 del 8.03.2022 l’ INPS conferma: 

• la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico delle predette gestioni ( circ. 11 del 29.01.2019 ). Il cumulo è escluso per i periodi di contribuzione versati presso le Casse di previdenza dei libri professionisti che possono essere valorizzati solo previa ricongiunzione onerosa all’ Assicurazione Generale Obbligatoria ( AGO ). Ai fini della maturazione del diritto alla pensione, l’assicurato può eventualmente procedere con il riscatto di periodi assicurativi. 

• Il divieto di cumulo con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui. E’ prevista inoltre l’applicabilità delle disposizioni per il personale del comparto scuola ed AFAM mentre sono escluse le Forze di Polizia , le Forze armate, nonché il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale della Guarda di Finanza; 

Decorrenza del trattamento pensionistico - Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico trovano applicazione le disposizioni che prevedono una disciplina diversificata per il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a secondo del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della diversa Gestione previdenziale. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi : 

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto nell’anno corrente, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al 1° maggio 2022, in caso di trattamento pensionistico liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO. 

- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. In questo caso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al 2 luglio 2022, per il trattamento liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO. 

Fondi di solidarietà bilaterali – Per accompagnare i lavoratori alla maturazione del diritto a pensione in quota 102 con 64 anni di età e 38 di contributi è confermata la possibilità di utilizzare gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. 

La concessione degli assegni finalizzati alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione. 

Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata in argomento, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2023. 

Fonte: INPS – Circ. n. 38 del 8.03.2022