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INPS – Circ. n. 15 del 01.02.2019: APE Sociale – Ulteriori indicazioni riguardo la proroga


indennità ape sociale
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Con la circ. n. 15 del 01.02.2019, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni riguardo la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE Sociale, predisposta dall’art. 18 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 recante “ Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni “, e alla questione della decorrenza della prestazione per coloro che ,in possesso di relativa certificazione, non abbiano presentato domanda entro il 31.12.2018.

La circ. n. 15 del 01.02.2019 integra la sommaria comunicazione del mess. n. 402 del 29.01.2019, precisando i termini di presentazione delle domande di certificazione dei requisiti di accesso all’APE Sociale ( 31 marzo 2019 – 15 luglio 2019 – 30 novembre 2019 ) e i termini della relativa istruttoria ( 30 giugno 2019 – 15 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019 ), realizzata secondo i criteri illustrati a suo tempo dalla circ. n. 100 del 16.06.2017 – parag. 5.4.

Per quanto riguarda invece la valutazione dei requisiti di accesso all' APE Sociale, il calcolo dell’importo dell’anticipo pensionistico e le istruzioni inerenti le cause di incompatibilità o decadenza dal beneficio, la circ. n. 15 del 01.02.2019, opera un espresso rinvio alla precedente circ. n. 34 del 23.02.2018.

Potranno presentare domanda non solo coloro che maturano i requisiti nel 2019 ma anche coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio che intendono ripresentare la domanda ( ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali).

Infine vengono forniti dei chiarimenti inerenti la decorrenza dell’indennità di APE Sociale, per coloro che ottenuta la certificazione prima 31.12.2018 o del 31.12.2019, non abbiano presentato poi la successiva domanda di accesso entro la data di cessazione della sperimentazione. In tal caso, previa verifica della persistenza dei requisiti già certificati, le domande di accesso potranno essere presentate anche oltre il termine della sperimentazione, ma pur sempre nel limite di capienza degli stanziamenti previsti.

Fonte: INPS – circ. n. 15 del 01.02.2019