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INPS – Circ. n. 142 del 27.09.2021 : Isopensione – Scivolo pensionistico


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Con circ. n. 142 del 27.09.2021 , l’ INPS fornisce indicazioni riguardanti le decorrenze per il biennio 2021 – 2022 applicabili alle prestazioni di accompagnamento alla pensione ( cd. isopensione ) e alle pensioni dei titolari di assegni straordinari erogati dai Fondi di Solidarietà. 

Per il biennio 2021 – 2022 gli incrementi di speranza di vita son pari a zero. Per coloro che hanno avuto accesso agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione in argomento entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni. 

Le anzianità risentono della normativa vigente che ha disapplicato l’adeguamento alla speranza di vita di + 5 mesi. Ciò può aver cagionato un ritardo nella presentazione della domanda di pensione anticipata, cosicché l’ INPS informa che in tal caso la rendita sarà liquidabile in base alla prima data utile successiva alla presentazione dell’istanza. 

Esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro la fine del mese di ottobre, la circ. n. 142 del 27.09.2021 precisa che le aziende potranno assicurare la permanenza in esodo non oltre il mese di scadenza delle prestazioni, come calcolate in via prospettica al momento dell’accesso, garantendo il pagamento dell’indennità, affinché non si verifichi interruzione tra la scadenza dello scivolo e la percezione del trattamento pensionistico. 

Per quanto concerne, infine, i titolari di assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà il lavoratore potrà usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita al momento dell’avvio della procedura di esodo. 

Fonte: INPS – Circ. n. 142 del 27.09.2021