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INPS – Circ. n. 116 del 9.08.2019: Cumulo e riduzione delle pensioni superiori a 100.000


Cumulo e riduzione dei trattamenti pensionistici
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Con la circ. n. 116 del 9.08.2019 , l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro su base annua disposta dalla Legge di Bilancio per l’anno 2019 ( art. 1 , commi da 261 a 268, della L. n. 145/2018 ).

In particolare la circ. n. 116 del 9.08.2019 va ad integrare quanto già indicato con la circ. n. 62 del 7.05.2019, fornendo precisazioni in ordine ai trattamenti pensionistici da considerare nella determinazione dell’importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua, in caso di pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse Professionali.

In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della circ. n. 62 del 7.05.2019, è stato chiarito che:

“ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (c.d. Casse professionali).

Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.

Se ne conclude che, nella determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi:

• Non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;

• Rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.

Fonte: INPS – Circ. n. 116 del 9.08.2019