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Agenzia delle Entrate - Risposta n. 246/2019 : Rimborso delle tasse per i pensionati all’estero


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Con la risposta n. 246/2019 , l’ Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere in merito alla tassazione applicabile al trattamento pensionistico di un pensionato italiano residente all’estero. Nel caso esaminato, le Entrate devono prendere atto che la potestà impositiva italiana è limitata da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali italiane e, dunque, l’INPS deve procedere alla restituzione delle somme trattenute in qualità di sostituto d’imposta.

Infatti l’articolo 2, comma 2 del TUIR considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Il successivo articolo 3 prevede l’applicazione delle imposte italiane anche ai non residenti in relazione ai redditi prodotti in Italia, e come tali da dichiarare nella dichiarazione annuale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR, le pensioni corrisposte a persone non residenti in Italia da enti ivi residenti sono imponibili nel nostro paese e l’ INPS, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad operare le ritenute.

Tornando al caso esaminato nella risposta n. 246/2019, c’è pero da tenere in considerazione la Convenzione internazionale, stipulata da Italia e Spagna, per evitare le doppie imposizioni fiscali che, all’articolo 18, prevede per le pensioni corrisposte agli ex dipendenti privati la tassazione nel Paese di residenza ( Spagna ).

Su queste considerazioni poggia la conclusione della risposta n. 246/2019, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto ammissibile il rimborso al contribuente delle somme trattenute dall’INPS all’atto di pagamento della pensione relativa al 2018, mediante una specifica richiesta entro 48 mesi dal pagamento. Dal 2019 l’ INPS dovrà applicare direttamente l’esenzione sulla base della documentazione presentata dal pensionato.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 246/2019