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Agenzia delle Entrate – Risol. n. 88/E del 17.12.2018: Ape - credito d’imposta anche per incapienti e residenti all’estero


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Con la risol. n. 88/E del 17.12.2018 , l’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere riguardo la richiesta di chiarimenti, inoltrata dall’INPS, in merito agli aspetti fiscali della disciplina dell’APE ( Anticipo finanziario a garanzia pensionistica ).

E bene ricordare che l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) non è altro che un prestito erogato a vantaggio del futuro pensionato che rimborserà attraverso delle trattenute nei primi vent’anni della propria pensione ( vd. la circ. n. 28 del 13.02.2018 ). Al fine di ridurre gli oneri del prestito, è stato riconosciuto un credito d’imposta annuo pari al 50% degli interessi passivi sul finanziamento e dei costi relativi all’assicurazione obbligatoria in caso di premorienza. Normalmente, con un beneficiario, residente in Italia e/o con pensione capiente, il credito d’imposta verrebbe riconosciuto dall’INPS e poi recuperato da quest’ultima tramite le ritenute versate all’Agenzia come sostituto.

Nella risol. n. 88/E del 17.12.2018, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso in cui il beneficiario di APE sia residente all’estero in un paese dove si applica il regime contro la doppia imposizione fiscale o, altrimenti, risulti incapiente. In tal caso il credito d’imposta può essere riconosciuto dall’INPS sotto forma di rimborso. Sarà poi lo stesso Ente previdenziale a recuperare il credito attraverso le ritenute da versare mensilmente all’erario.

Fonte: Agenzia delle Entrate