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TAR Lazio: gli artigiani hanno diritto ad ottenere la cassa integrazione anche se non sono iscritti al Fondo di solidarietà


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Con il decreto del 26.05.2020, il TAR Lazio afferma che gli artigiani hanno diritto ad ottenere la cassa integrazione salariale anche senza la preventiva iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale di categoria.

Il fatto affrontato

Numerose ditte artigiane ricorrono giudizialmente nei confronti dell’Ente nazionale bilaterale dell’artigianato e del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, al fine di ottenere la possibilità di presentare la domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale senza la preventiva iscrizione ai fondi stessi.

Il decreto

Il TAR evidenzia preliminarmente che, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.L. 18/2020, le prestazioni di assegno ordinario di integrazione salariale sono erogate, per le categorie di riferimento, dai fondi indicati dall’art. 27 del D.Lgs. 148/2015, con oneri finanziari a carico dello Stato (sul punto si veda: Cura Italia: ammortizzatori sociali e rapporto di lavoro, le novità).

Per i Giudici non risulta, dunque, condivisibile la tesi del Fondo, secondo cui l’erogazione dell’assegno sarebbe potuta avvenire solo dopo che le aziende, non iscritte, avessero provveduto a regolarizzare la propria posizione corrispondendo gli arretrati degli ultimi tre anni.

Secondo il decreto in commento, infatti, non è necessaria né l’iscrizione al Fondo né la regolarizzazione del pregresso per accedere ad un beneficio il cui costo è totalmente a carico dello Stato.

Su tali presupposti, il TAR Lazio afferma quindi, in via cautelare, che la fruizione delle prestazioni di cassa integrazione con causale COVID-19 da parte dei lavoratori dell’artigianato non può essere sottoposta a condizione alcuna.

A cura di Fieldfisher