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Min. Lavoro - Decreto 67/2022 : Ridefiniti criteri di approvazione e causali CIGO


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In concomitanza con l’uscita dallo stato di emergenza pandemica, ulteriori difficoltà economiche sono sopravvenute per le imprese, in particolar modo per quelle fortemente legate all’approvvigionamento di energia e materie prime importate dai territori coinvolti dal conflitto russo-ucraino. 

Il Ministero del Lavoro con il Decreto ministeriale n. 67/2022, apporta modifiche e integrazioni hai criteri di approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria e alla disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento CIGO, definiti dal Decreto ministeriale n. 95442/2016

Per il 2022, modifiche vengono apportate all’art 3 del DM 95442/2016 con l’inserimento del comma 3-bis. In considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la causale “ crisi di mercato “ viene integrata dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità, determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi Ucraina, di concludere accordi o scambi. 

Ulteriore modifiche riguardano l’art 5. del DM 95442/2016. Con l’inserimento del comma 1-bis la causale “ mancanza di materie prime o componenti viene ampliata anche ai casi in cui le difficoltà economiche, non prevedibili e non imputabili all’impresa, siano riconducibili alla difficoltà di reperimento delle fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. 

Modifiche sono state apportate anche al comma 2 dell’art. 5 al termine del quale viene inserito un ulteriore periodo riguardante la stesura della relazione tecnica. In caso di difficoltà di reperimento di fonti energetiche funzionali al processo produttivo, la relazione tecnica dovrà attestare le oggettive difficoltà economiche e la relativa, imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse all’azienda. 

Fonte: Min. Lavoro