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INPS – Mess. n. 3475 del 14.10.2021 : Esonero contributivo alternativo alla CIG – istruzioni per la restituzione in caso di rinuncia


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Con mess. n. 3475 del 14.10.2021 , l’ INPS prende in esame l’ esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale. 

In particolare il mess. n. 3475 del 14.10.2021 fornisce indicazioni nel caso in cui l’azienda scelga di presentare la domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale con contestuale rinuncia all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali alternativo all’utilizzo delle integrazioni salariali. 

L’Istituto chiarisce che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal decreto-legge n. 137/2020, previa rinuncia a una quota dell’esonero stesso. 

Tale requisito è soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore. 

I datori di lavoro che intendono esercitare la facoltà di rinuncia devono procedere con la restituzione dell’esonero fruito esponendolo in denuncia contributiva entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021. Il messaggio fornisce tutte le indicazioni utili a tal fine. 

Fonte: INPS - Mess. n. 3475 del 14.10.2021