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INPS - Mess. n. 2449 del 19.06.2018: Editoria - Estensione CIGS per apprendistato professionalizzante


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L’Inps, con messaggio n. 2449 del 19.06.2018, offre istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali del settore editoria, destinatari della disciplina riguardante le integrazioni salariali ordinarie.

L’Istituto ricorda che, a far tempo dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della Cigo, anche quella relativa alla Cigs. In particolare, tale ultima contribuzione è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa.

Per l’esposizione in UniEmens i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare le modalità operative illustrate nei messaggi n. 24/2016, n. 3028/2016 e n. 2243/2017.

A decorrere dal mese di luglio 2018, la contribuzione Cigs, pari allo 0,90%, sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende rientranti nel settore editoria, le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T”, avente il significato di “imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90”.

Per la regolarizzazione delle differenze contributive i datori di lavoro il messaggio fornisce indicazione sui campi uniemens da valorizzare. In relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno 2018), il datore di lavoro potrà effettuare il versamento senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

Fonte: INPS