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INPS – Mess. n. 1400 del 29.03.2022 : Esonero TFR e ticket licenziamento per aziende cassa integrate


Le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, previa autorizzazione dell'INPS, possono essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del ticket di licenziamento. 

La procedura per la richiesta dell’esonero prevede l’inoltro dell’istanza dapprima al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria. Il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica poi l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. 

Per accedere agli sgravi, le aziende interessate in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, devono presentare specifica istanza di accesso all’INPS tramite il modulo di on-line presente nel “Portale Agevolazioni”. 

Ulteriori indicazioni in merito vengono fornite dall’ INPS con il mess. n. 1400 del 29.03.2022

Gli esoneri sono riconosciuti anche per l’annualità 2022 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro. 

Fonte: INPS – mess. n. 1400 del 29.03.2022