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INPS – Mess. n. 1060 del 7.03.2022 : Industrie tessili – Riapertura dei termini per le domande di CIGO


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I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili avranno tempo sino al 31 marzo per la presentazione delle istanze di cassa integrazione ordinaria ( CIGO ) relative a sospensioni / riduzioni di attività nel periodo ricadente tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. 

Con il mess. n. 1060 del 7.03.2022 l’ INPS dispone infatti la riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria prevista all’art. 11, comma 2, del DL 21 ottobre 2021, n. 146 ( cd. Decreto Fisco Lavoro ) , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Trattasi di un ulteriore periodo di 9 settimane ricadente negli ultimi tre mesi del 2021, il cui riconoscimento è subordinato al decorso del periodo precedentemente autorizzato ai sensi del decreto Sostegni-bis. 

In ordine alla portata della norma, è emerso che la lettura della disposizione ha generato dubbi interpretativi, poi chiariti dalla circ. n. 183 del 10.12.2021, tali da indurre i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati a presentare domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata. 

Chi può ‘presentare la domanda ? – Datori di lavoro del settore tessile e moda che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’art. 11, c. 2, del DL n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Ad ogni modo le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183 del 10.12.2021. 

Disciplina di riferimento – Per i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 11, c.2, del DL 146/2021 devono ritenersi applicabili tutte le regole del D.Lgs. n. 148/2015 che hanno governato fino al 31 dicembre 2021 l‘accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale.[ cfr. circ. n. 18 del 1.02.2022 ].

In ordine agli aspetti connessi all’informazione e consultazione sindacale, l’ INPS precisa che sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta. Sarà accolta anche l’ istanza in assenza dell’informativa ma comunque corredata da una dichiarazione delle OO.SS. attestante il corretto espletamento della procedura ( mess. n. 606 del 8.02.2022 ).

Fonte: INPS - Mess. n. 1060 del 7.03.2022