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INPS – Circ. n.97 del 10.08.2022: Ammortizzatori sociali nei provvedimenti più recenti


Con l’ampia circ. n. 97 del 10.08.2022, l’Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal d.l. n. 21/2022, dalla legge di conversione del d.l. n. 4/2022 nonché dal decreto ministeriale n.67/2022 relativo, a sua volta, ai criteri di esame delle domande volte ad ottenere la concessione della integrazione salariale ordinaria. 

I punti oggetto di attenzione da parte delle circolare sono, in particolare, i seguenti:

a) Trattamento ordinario di integrazione salariale ordinaria. 

Al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, è consentito ai datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie a stregua dell'articolo 10 del d.lgs. n. 148/2015, di richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione ordinaria per un massimo di 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022 ove abbiano già raggiunto il limite massimo di durata di tale trattamento, ossia abbiano già fruito di 52 settimane nel biennio mobile ovvero abbiano esaurito il periodo complessivo dei trattamenti di cassa integrazione nel quinquennio mobile (24/36 mesi ovvero 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per quelle di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo). 

Limiti massimi, come sottolinea la circolare, in cui non sono da considerare i periodi autorizzati connessi alla normativa emergenziale. 

Il nuovo periodo di integrazioni salariali può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nell’arco temporale ricompreso tra la data di entrata in vigore del d.l. n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022. 

b) Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali. 

Ugualmente al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro - che occupano fino a 15 dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali e che, inoltre, operano nei settori individuati dai codici ATECO 2007 di cui all’allegato I del d.l. n. 21/2022 - possono richiedere un trattamento aggiuntivo di una durata massima di 8 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022 a condizione che abbiano esaurito i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti previsti per il FIS o per il Fondo di solidarietà di appartenenza. 

La circolare, con riferimento ad ambedue le illustrate ipotesi di trattamenti aggiuntivi, precisa che si rientra nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale. 

Di riflesso, secondo la circolare, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs n. 148/2015, che regola l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è rappresentata dalla mancata incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e dei singoli trattamenti. 

Conseguentemente, permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo: il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, l’obbligo, a carico dei datori di lavoro richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che, in coerenza alla causale oggetto della richiesta, fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione, nonché l’obbligo del pagamento del contributo addizionale. 

La circolare, inoltre, conferma l’applicazione, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, dei termini decadenziali di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 234/2021.

Nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui al citato articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. 

c) Trattamenti di integrazione al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla crisi in atto in Ucraina. 

I datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del d. l. n.21/2022) al 31 maggio 2022, sono liberati dall’obbligo di versare il contributo addizionale sia che, come precisa la circolare, chiedano l’integrazione salariale ordinaria (CIGO) che quella straordinaria (CIGS) purché ricadenti nel periodo stabilito (dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022). 

I destinatari di tale beneficio, peraltro, non sono tutti i datori di lavoro, ma solo quelli che svolgono un’attività contraddistinta da uno dei codici Ateco elencati nell’allegato A del d.l. n. 21/2022, riportati anche nel paragrafo 5.1 della circolare. 

Attesa la natura dei settori di attività di cui trattasi, l’esclusione dal pagamento del contributo addizionale è circoscritta alla sola disposizione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo (trattamenti di cassa integrazione di cui al Titolo I del d.lgs n. 148/2015). 

Anche per questi trattamenti la circolare precisa che si rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale, con tutte le conseguente che si sono già richiamate. 

d) Esonero dal versamento del contributo addizionale. 

A fronte delle previsioni del d.l. 2022 n. 4/2022, che nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 ha consentito ai datori di lavoro operanti in determinati settori di accedere ai trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni dei Fondi di solidarietà senza l’obbligo di versamento del contributo addizionale, la circolare dà conto dell’ampliamento della area dei beneficiai disposto dalla legge di conversione di tale decreto (l. n.25/2022) precisando che anche in questo caso, fatta salva la sola deroga alla regola della contribuzione addizionale, ci si colloca nell’area della legislazione generale. 

L’esonero in questione, in quanto riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici ATECO (riportati anche in allegato alla circolare), si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita dell’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Al riguardo, la circolare fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 24 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022. 

In particolare, il beneficio in argomento è stato autorizzato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. 

La stessa circolare, inoltre, sottolinea che l’esonero dal versamento del contributo addizionale, illustrato sopra sub c) e previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.l. n. 21/2022, è anch’esso riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici ATECO. Potrebbe, pertanto essere visto quale aiuto di Stato con carattere di selettività e, come tale, soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Premesso quanto sopra, l’Inps fa riserva di fornire indicazioni in ordine all’applicabilità della misura all’esito delle interlocuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la Commissione europea. 

Nella parte finale, la circolare analizza il decreto ministeriale n. 67/2022, recante i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria. 

Causale “Crisi di mercato”. 

Limitatamente all’anno 2022 e in relazione della crisi internazionale in atto in Ucraina, si prevede che la fattispecie di “crisi di mercato” si concretizza anche quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina. 

Nella relazione tecnica dettagliata prevista dall’articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 95442/2016, il datore di lavoro dovrà dare prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, derivante dalla difficoltà/impossibilità di definire accordi e/o scambi a causa della crisi in Ucraina. 

Le problematicità potranno riferirsi sia all’attività direttamente esercitata dall’impresa nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento ordinario di integrazione salariale, sia a quella svolta dalla/e azienda/e fornitrici. 

A tale fine, la relazione tecnica potrà essere supportata anche da documenti istituzionali (ad esempio, documenti parlamentari o governativi, documentazione proveniente dall’Istat e/o dalle Associazioni di categoria) utili alla valutazione delle ricadute sul mercato nazionale delle criticità collegate alla contingente situazione internazionale. 

La circolare, inoltre, precisa che quanto sopra vale anche ai fini della valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali relativamente alle causali ordinarie.

Causale “Mancanza di materie prime o componenti”.

A stregua del decreto ministeriale, la fattispecie di “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. 

A tale fine, la relazione tecnica, a cura dell’azienda richiedente, documenta “le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse”. 

La possibilità di avvalersi della predetta causale è introdotta in modo strutturale e non transitorio e, peraltro, su espresso indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è considerata circoscritta alle “aziende energivore”, cioè le imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE). 

Per consentire una corretta valutazione da parte dell’Istituto delle effettive criticità affrontate dalle imprese nel reperimento delle fonti energetiche, nella relazione tecnica di accompagnamento della domanda dovranno essere forniti una serie di elementi dettagliatamente indicati dalla circolare. 

Fonte: INPS - Circ. n. 97 del 10.08.2022