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INPS – Circ. n. 84 del 10.07.2020 : Ulteriori novità per ammortizzatori sociali COVID-19 con il Decreto Rilancio e D.L. n. 52/2020


Nel cantiere legislativo sempre aperto in tema di speciali ammortizzatori sociali legati alla emergenza sanitaria, il cosiddetto decreto Rilancio e il successivo d.l. 52/2020 ha introdotto una serie di novità.

• Decreto Rilancio: Le novità in materia di ammortizzatori sociali ;

• DL n. 52/2020: 18 settimane di ammortizzatori sociali per l’emergenza sanitaria; proroga dei termini per l’emersione di rapporti di lavoro.

L’Inps, con la circ. n. 84 del 10.07.2020, fornisce una serie di chiarimenti su tali novità.

In particolare, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario Covid-19, viene sottolineato l’ampliamento della durata massima dei trattamenti, in grado di raggiunge le 18 settimane complessive (9+5+4).

Con riferimento alle aziende con unità produttive nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 nonché per i lavoratori residenti o domiciliati in tali Comuni che dipendono da aziende collocate altrove, viene sottolineato che il periodo complessivo massimo è pari a 31 settimane (13+14+4). Ciò in virtù della combinazione delle previsioni a suo tempo introdotte dal d.l. n. 9/2020, ora inglobate nell’art. 19 del decreto Cura Italia, con quanto previsto da tale decreto e dal successivo decreto Rilancio.

Restano comunque distinte le causali: “Covid-19 d.l. 9/2020” per le 13 settimane; “Covid-19 nazionale” per le altre settimane.

La circolare, a tal riguardo, specifica che se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati siano differenti. Se invece i periodi richiesti non si sovrappongono, i lavoratori possono essere gli stessi.

Particolare attenzione la circolare n.84 dedica alla situazione in cui le aziende, che hanno richiesto ed ottenuto l’autorizzazione per fruire di un determinato periodo di ammortizzatori sociali, avanzano domanda per ulteriori periodi.

In casi del genere, alla domanda va allegato un file che consente di individuare, a consuntivo, i giorni di trattamento che sono stati effettivamente fruiti, in modo da poter risalire alle settimane ancora disponibili.

La circolare, inoltre, specifica i criteri da utilizzare per individuare la quantità di ammortizzatori utilizzati, da scalare dal periodo massimo previsto.

La circ. n. 84 del 10.07.2020 tratta anche delle novità introdotte riguardo ai termini abbreviati e alla trasmissione delle domande di prestazioni nonché alle modalità di pagamento delle stesse e, in particolare, alla possibilità del datore di lavoro di richiedere l’anticipo parziale delle prestazioni (40%) in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps.

Un paragrafo della circolare è dedicato alle situazioni in cui le aziende hanno esaurito i periodi massimi di trattamento ordinario o di assegno ordinario con causale Covid-19.

Qui la circolare procede a delle considerazioni di un certo interesse. In particolare, la circolare richiama la possibilità di far ricorso agli ammortizzatori previsti dalle regole generali.

Per quanto riguarda il trattamento ordinario secondo le regole generali e, quindi, non legato alla causale Covid-19, la circolare procede ad affermazioni del seguente tenore: “Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori. Infine, risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero dei c.d. EONE” (Eventi Oggettivamente Non Evitabili)

La circolare, sempre il relazione alla causale Covid-19, tratta ampiamente anche delle discipline riguardanti la cassa integrazione speciale per gli operai a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).

Fonte: INPS - Circ. n. 84 del 10.07.2020