Stampa

INPS – Circ. n. 75 del 22.06.2020: Chiarimenti su mobilità in deroga per i lavoratori cessati dal servizio senza NASpI


icona

I commi 251 e 253 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, a cui sono state apportate delle modifiche da parte dell’art. 87 del Decreto Rilancio ( d.l. n. 34/2020), prevedono che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione-NASpI è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

Con la circ. n. 75 del 22.06.2020, l’Inps fornisce delle istruzioni operative al riguardo.

In particolare, l’indennità in argomento può essere decretata da parte delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 senza titolo all’indennità di disoccupazione NASpI.

Al fine di individuare i destinatari del trattamento in argomento, si precisa che il decreto di CIGD - che deve precedere, senza soluzione di continuità, la concessione dell’indennità da parte delle Regioni e delle Province autonome - rientra esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:

• CIG in deroga ai criteri dell’articolo 2 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014;
• CIG in deroga di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
• CIG in deroga ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

Stante il dettato normativo, il decreto di concessione dell’indennità ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge di bilancio 2019 potrà riguardare esclusivamente i lavoratori per i quali la decorrenza del trattamento sia senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del precedente periodo di integrazione salariale in deroga e che entrambi gli eventi si collochino nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Considerato che ai sensi del comma 252 della legge n. 145/2018, ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL, viene evidenziato che le Regioni e le Province autonome sono tenute a dare atto, nel decreto di concessione, che il provvedimento è stato adottato nel rispetto dell’impianto normativo sopra riportato.

L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi.

Come chiarisce la circolare, la prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga.

L’indennità può essere concessa esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

Anche su questo aspetto la circolare fornisce dettagliate indicazioni come fornisce indicazioni sul flusso di gestione dei decreti di concessione.