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INPS – Circ. n. 58 del 07.05.2020 : Domande di CIG in deroga nelle aziende plurilocalizzate


persona disperata con pratiche da gestire
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Con circ. n. 58 del 7.05.2020, l'INPS fornisce istruzioni per la corretta gestione delle domande di Cassa Integrazione in deroga nell’ipotesi in cui l’impresa richiedente abbia più unità produttive ubicate in 5 o più Regioni o Province autonome in cui siano state disposte sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per riflesso della diffusione dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19.

Facendo riferimento anche a precedenti indicazioni fornite con la circ. n. 47 del 3.04.2020, l’ INPS fornisce le istruzioni operative per l’intera procedura: dalla presentazione della domanda sino ai successivi adempimenti documentali susseguenti l’emissione del provvedimento di autorizzazione ministeriale.

Le nuove istruzioni sono rese necessarie dagli specifici riferimenti alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate inserite in sede di conversione del Decreto Cura Italia all’art. 22.

Riepilogando in breve, la procedura semplificata per le aziende plurilocalizzate prevede che la domanda debba essere corredata dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario ed essere presentata al Ministero del Lavoro.

A differenza della normale procedura CIGD ritenuta lacunosa ed eccessivamente burocratica, il Ministero, e non la singola Regione, istruisce la domanda e, laddove vengano accertati i presupposti, emette un provvedimento di autorizzazione, nel rispetto dei criteri definiti dal DI 24 marzo 2020, in cui quantifica l’onere previsto per trasmetterlo all’INPS.

I successivi passaggi vedono l’azienda inviare la domanda di integrazione salariale all’ INPS utilizzando la piattaforma “CIGWEB” per ciascuna delle unità produttive censite dall’ INPS.

A questo punto l’ INPS emette un ulteriore provvedimento di autorizzazione, notificato all’azienda a mezzo PEC, a seguito del quale i datori di lavoro dovranno procedere con l’invio all’Istituto della documentazione per la liquidazione dei pagamenti ( modello “SR41” ), al fine di consentire alle strutture territoriali l’erogazione delle prestazioni.

Resta, dunque, confermato il doppio nulla osta da parte dapprima del Ministero, con decreto, e successivamente dall’INPS con apposita autorizzazione.

Fonte: INPS – Circ. n. 58 del 7.05.2020