Con la circolare n. 212 del 2.12.2016, l’INPS fornisce alcune precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore del personale dipendente di aziende ed enti iscritti alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nell’assicurazione generale obbligatoria.
Il processo di privatizzazione delle aziende industriali dello Stato, delle aziende municipalizzate e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività economica, avviato già a partire dagli anni 90 in Italia, ha progressivamente mutato il sistema economico del paese.
La disciplina dettata in materia è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, tanto che, anche in ambito previdenziale, sono state affrontate in passato, da parte delle amministrazioni competenti, talune problematiche connesse alla erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore di lavoratori dipendenti degli enti privatizzati.
La progressiva estensione delle diverse tipologie di prestazioni a sostegno del reddito ai lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici, a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nelle rispettive gestioni dell’Inps (GPT - Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, etc.), ha determinato criticità in merito al riconoscimento e alla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi di percezione delle relative prestazioni (indennità di disoccupazione ordinaria, indennità in ambito ASPI e NASpI, indennità di malattia e maternità e per congedi parentali, mobilità, CIG, CIGS, etc.), nella gestione di iscrizione dei soggetti interessati.
Fonte: INPS