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INPS – Circ. n. 115 del 30.09.2020 : Decreto Agosto – Ammortizzatori sociali covid-19


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Con circ. n. 115 del 30.09.2020, facente seguito al mess. n. 3131 del 21.08.2020, l’ INPS ha illustrato in modo dettagliato ma tardivo, le innovazioni introdotte dal D.L. 104/2020 ( cd. Decreto Agosto ), in tema di ammortizzatori sociali e ha fornito istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020.

In particolare, in relazione ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di Cigo, Cigd, Aso e Cisoa, l’Istituto comunica che il Ministero del lavoro ha segnalato l’esigenza dello slittamento del termine dal 30 settembre al 31 ottobre 2020, anche in previsione di un’imminente soluzione legislativa coincidente con la conversione in legge del cd. Decreto Agosto. Pertanto, il termine del 30 settembre 2020 viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 104/2020.

Per quanto riguarda la fruizione della seconda proroga di Cassa Integrazione, l’INPS ricorda che la richiesta dei trattamenti andrà effettuata con due distinte istanze. Una prima domanda, con causale “ Covid-19 nazionale “, dovrà essere presentata per le prime nove settimane mentre la seconda, con causale “ Covid-19 con fatturato “ , riguarderà l’ulteriore periodo di 9 settimane, concesse esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

Le aziende che hanno esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa emergenziale prima dell'entrata in vigore del DL n. 104/2020, e avessero richiesto trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 per periodi successivamente ricompresi nella tutela prevista dal Decreto Agosto, potranno richiedere la conversione delle settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate ma non erogate dall’Istituto in periodi con causale " COVID-19 nazionale ". 

Ulteriori chiarimenti vengono forniti in ordine al versamento del contributo addizionale. L’accesso gratuito ai trattamenti è previsto solo per le prime 9 settimane mentre per la seconda tranche l’accesso resta gratuito solo se, dal confronto del fatturato del primo semestre con quello del 2019, risulti una riduzione pari almeno al 20% attestata mediante autocertificazione, resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2020. Per il resto se la riduzione di fatturato sia registrata ma in misura inferiore, il contributo addizionale dovuto sarà pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività. Il contributo sale al 18% nelle ipotesi in cui la riduzione di fatturato non venga registrata.

La circ. n. 115 del 30.09.2020 fornisce, inoltre, chiarimenti in merito alla Cassa Integrazione in deroga con causale “COVID-19” in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e all’estensione della CIGS per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali al momento dell’accordo richiesto dalla norma.

Fonte: INPS - Circ. n. 115 del 30.09.2020