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Il Decreto Rilancio è legge: Le novità in materia di ammortizzatori sociali


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Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun'astensione, il Senato, giovedì 16 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34 ( cd. Decreto Rilancio ), in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19, nel testo già licenziato dalla Camera ( Testo approvato in via definitiva dal Senato – pdf ).

LA CIGO :

Il passaggio alla Camera ha messo mano a quanto previsto dal dl Rilancio sulla Cassa integrazione (CIG), recependo le varie modifiche che nel frattempo erano avvenute, a cominciare dal decreto 52-2020 che permette di fruire subito delle ultime 4 settimane (delle 9) previste dal dl Rilancio.

Dall’inizio della pandemia le settimane di Cassa integrazione sono in tutto 18: le prime 9 stabilite dal decreto Cura Italia e le altre 9 dal dl Rilancio. Per quanto riguarda queste ultime, rispetto alla prima versione del decreto, la Camera ha confermato che le nove settimane possono essere utilizzate tutte assieme, eliminando lo stacco previsto originariamente e che divideva in due tranche le 9 settimane. Nella prima versione del decreto, infatti, le prime 5 settimane erano utilizzabili fino al 31 agosto, mentre per le restanti 4 settimane bisognava attendere il 1° settembre. Adesso, invece, viene meno la “pausa” e le 9 settimane del dl Rilancio, quindi, possono essere usate tutte assieme. L’unica condizione prevista è che l’azienda abbia fruito di tutte le prime 14 settimane di CIG per motivi Covid (9 del Cura Italia + 5 del dl Rilancio).

Per quanto riguarda i beneficiari, invece, il decreto prevede l’estensione della concessione della CIG ai lavoratori assunti alla data del 25 marzo 2020 (confermando che il beneficio è riconosciuto anche in assenza di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni), al posto del 23 febbraio (data prevista dal Cura Italia). Adesso, quindi, il termine di riferimento per le nuove concessioni di CIG diventa il 25 marzo.

Infine viene incrementato di oltre 11,5 miliardi di euro per il 2020 il limite di spesa per l’erogazione di queste prestazioni.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande per la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e per l’assegno ordinario, il decreto Rilancio ne riduce i termini, disponendo che le richieste debbano essere presentate - a pena di decadenza - entro la fine del mese successivo (e non più del quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per motivi legati al Covid. In particolare nel corso dell’esame della Camera è stato disposto che in recepimento di quanto disposto dal decreto 52-2020, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (ossia al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 52-2020) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio della domanda.

Le domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 15 luglio 2020 (come disposto nel corso dell’esame della Camera, invece del 31 maggio attualmente previsto).

In sede di conversione, inoltre, è stata eliminata la previsione che disponeva che, se la domanda è presentata dopo la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non poteva aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Inoltre è stato recepito quanto previsto dal dl 52-2020 in merito alla procedura per la ripresentazione delle domande in caso di errori. Adesso, quindi, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto (o con errori che ne hanno impedito l’accettazione), possono presentare domande nelle modalità corrette, purchè lo facciano entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore. La presentazione della domanda si considera comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

LA CIG IN DEROGA:

Anche per la Cassa integrazione in deroga (CIGD) le settimane di integrazione salariale sono in tutto 18 (9 del Cura Italia e 9 del dl Rilancio), fruibili con le stesse modalità previste per la CIGO e per l’assegno ordinario. Anche per quanto riguarda i beneficiari (assunzione al 25 marzo), la disciplina che si applica alla CIGD è la stessa di quella prevista per la CIGO. Discorso analogo per le tempistiche.

Oltre ad estendere il periodo di fruizione della CIGD, però, il dl Rilancio semplifica anche le procedure di accesso e concessione dell’indennità. Il decreto, infatti, porta a compimento la transizione dell’istituto della CIGD adottato nel corso della crisi da Covid-19, trasformandolo da intervento storicamente concepito come strumento di carattere territoriale (connesso cioè a crisi emergenziali regionali e basato, quindi, su esigenze di intervento che emergevano nei territori), a strumento di sostegno nazionale al reddito che, a fronte di una crisi eccezionale come quella creata dal Covid, ha l’esigenza di tutelare tutti i lavoratori italiani. Per questo il decreto accentra nell’INPS le procedure di concessione della CIGD, saltando il passaggio delle Regioni e accelerando, in tal modo, i tempi di concessione dell’indennità.

ANTICIPO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI:

Il dl Rilancio introduce una procedura per il pagamento diretto da parte dell’INPS delle richieste di CIGO e di assegno ordinario, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

In particolare si dispone che le domande possono essere trasmesse dal 18 giugno 2020 (30 giorni dall’entrata in vigore della norma) alla sede INPS territorialmente competente. Decorsi i 30 giorni, la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Il decreto, inoltre, ha introdotto la possibilità che l'INPS, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento diretto, anticipi ai lavoratori in cassa integrazione una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. In tale contesto, in relazione alla presentazione delle domande di CIG a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%, il decreto stabilisce che debba avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020: 

  • Qualora vi sia una richiesta di anticipo del 40%, l’istanza va presentata entro il 15° giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020;
  • Qualora, invece, non vi sia una richiesta di anticipo del 40%, la domanda va presentata entro il 17 luglio 2020 (cioè il 30° giorno successivo all’entrata in vigore del dl 52-2020).

CASSA INTEGRAZIONE PER LE AZIENDE CHE ERANO GIA’ IN CIGS:

Il decreto Rilancio aumenta da 9 a 18 settimane anche la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale che può essere riconosciuto alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiavano di un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS).

In dettaglio, rispetto alle prime 9 settimane del Cura Italia (per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020), adesso la durata massima è incrementata nel modo seguente: 

  • Di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane;
  • Di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

ACDR