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Definiti criteri e modalità della formazione per professionisti beneficiari di ISCRO


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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile il Decreto 24 marzo 2022 , con cui vengono definiti i criteri e le modalità di erogazione della formazione per i professionisti beneficiari dell' indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ( ISCRO ). 

Si tratta in sostanza di uno strumento equivalente alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti accompagnata allo stesso modo dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 in via sperimentale per il triennio 2021 - 2023 , l' indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, nella misura del 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda. La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.

L’erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale avente la finalità del : 

a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;

b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore. 

Come noto, la formazione professionale appartiene alla sfera delle competenze delle Regioni e Province Autonome. Pertanto la definizione dell'offerta formativa, con l'organizzazione di percorsi di aggiornamento professionale anche mediante specifici accordi con le associazioni professionali, spetta a quest'ultime.

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma dovrà mettere a disposizione un'area dedicata per consentire la consultazione del catalogo dei percorsi formativi offerti per consentire l'iscrizione alle iniziative di interesse, in funzione del settore economico professionale di appartenenza.

La domanda ISCRO deve essere presentata all' INPS ed equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all' ANPAL ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. 

I beneficiari dell'ISCRO, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda contattano i centri per l'impiego, secondo le modalita' definite dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine di novanta dalla medesima data per la stipula del patto di servizio personalizzato.

In merito agli obblighi assunti dal professionista con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, dal decreto non si evince l'obbligatorietà della partecipazione agli eventi formativi a differenza di quanto previsto per i percettori di Naspi. Di conseguenza, in caso di mancata partecipazione non scatterà alcuna sanzione, riducendo così la previsione della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato all’assolvimento di un semplice adempimento meramente burocratico. 

Fonte: Min. Lavoro