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Ammortizzatori sociali : Quali novità nella riforma ?


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Il Governo è impegnato nella riforma degli ammortizzatori sociali, dopo che anche il precedente Governo ha lavorato ad un progetto di riforma in parallelo alla produzione dell’ingente legislazione speciale in tema di ammortizzatori sociali Covid-19. 

Per quanto riguarda l’azione del Governo in carica, allo stato si dispone di due documenti, elaborati dal Ministero del lavoro dopo una serie di incontri con le Parti sociali: uno del 6 luglio 2021 e l’altro di inizio agosto. 

Concentrando l’attenzione sul documento più recente, si ha modo di individuare le seguenti linee della riforma in cantiere. 

Il principio guida che la ispira è costituito dall’universalismo. 

La scelta di favorire la continuità dei rapporti durante l’emergenza sanitaria ha portato a privilegiare gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro: integrazioni salariali, assegno ordinario dei fondi di solidarietà. 

Questo ha reso evidente che tali ammortizzatori non ineriscono a tutti i rapporti di lavoro subordinato, tanto che si è dovuto fare ampio ricorso alla “cassa integrazione in deroga” per assicurare le tutele Covid-19 anche ai datori di lavoro e ai lavoratori secondo le regole generali esclusi - del tutto o parzialmente - dagli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro.

Il correttivo, prospettato come regola da valere al di là della situazione emergenziale, è individuato nella “estensione della platea dei beneficiari volta ad includere nel sostegno al reddito tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio”.

A fronte della tradizionale distinzione fra integrazioni salariali ordinarie e integrazioni salariali straordinarie, in particolare vengono previste l’estensione della CIGO anche alle imprese che attualmente non rientrano nel suo campo di applicazione (come ora circoscritto dall’art. 10 del d.lgs. n. 148/2015) e, altresì, l’estensione della CIGS a tutti i datori di lavoro (modificando quando previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 148/2015). 

Dell’universalismo a cui si pensa si dice anche che sarà “differenziato secondo le caratteristiche settoriali ma, soprattutto, secondo le dimenzioni aziendali”. 

Insomma, si intende garantire a tutti la fruibilità degi ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, ma non si escludono in particolare durate differenziate per dimensione aziendale e l’estensione delle tutele anche ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni (da 1 a 15 dipendenti)”.  

Per le integrazioni salariali si prospettano anche altre innovazioni, relative allo “incremento del quantum del sostegno” nonché alle causali: la causale “riorganizzazione aziendale”, già prevista, potrà essere chiesta anche “per realizzare processi di transizione”; è prefigurata l’introduzione di due nuovi causali: prospettata cessazione dell’attività, liquidazione giudiziale

IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' : 

Oggetto di programmate innovazioni è anche il contratto di solidarietà. 

Se ne prefigura, in particolare un rafforzamento, “con incentivi economici e aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro” (attualmente la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale, mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto è stipulato: art. 21 d.lgs. n.148/2015).

E’ inoltre prefigurata l’estensione del contratto di solidarietà anche ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti. 

I FONDI DI SOLIDARIETA' : 

I Fondi solidarietà nelle diverse tipologie previste – bilaterali (art. 26 d.lgs n. 148/2015), alternativi (art. 27 d.lgs n. 148/2015), territoriali di Trento e Bolzano (art. 40 d.lgs n. 148/2015) - già prevedono una forma di tutela in costanza di rapporto di lavoro, rappresentata dall’assegno ordinario. 

La riforma prefigurata conferma, in materia, la competenza dei Fondi “esistenti”.

La principale novità che dovrebbe riguardare i Fondi attiene alla “ copertura obbligatoria … assicurata anche ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti … prestazioni di durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata …” (attualmente, ad esempio, i Fondi bilaterali sono obbligatori per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e la durata dell’assegno ordinario è fissata da medesimi Fondi in misura non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile).

Per i Fondi alternativi (settore artigiano, settore della somministrazione di lavoro), si intende ribadire il principo della obbligatorietà della contribuzione e introdurre una specifica previsione che subordini il rilascio del DURC alla regolarità del versamento contributivo ai Fondi. 

Per il Fondo di integrazione salariale/FIS (art. 29 d.lgs. n. 148/2015), si conferma che continuerà ad erogare prestazioni in via residuale, coprendo tutti i datori di lavoro non rientranti nella CIGO o nei Fondi bilaterali”.

LE TUTELE IN MANCANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO :  

Innovazioni per la NASpI - La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego/NASpI, introdotta dal d.lgs. n. 22/2015, è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, anche a seguito dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito della procedura relativa al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 7 della l. n. 604/1996), che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 

a)siano in stato di disoccupazione (1, comma 2, lettera c, del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 181);
b)possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione. 

L’ulteriore requisito di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, previsto dal d.lgs. n. 22/2015, è stato accantonato dal d. l. n. 41 /2021 relativamente alle prestazioni NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021, data di sua entrata in vigore, fino al 31 dicembre 2021. 

Ora, la riforma annunciata, come in particolare tratteggiata nel documento del Ministero del lavoro di inizio agosto, sempre nella prospettiva della universalizzazione delle tutele prevede “l’alleggerimento dei requisiti soggettivi”, rendendo meno rigidi i requisiti di accesso alla NASpI. Altra caratteristica della disciplina della NASpI si ritrova nel cosiddetto décalage: tale prestazione, infatti, si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (art 4 d.lgs. n. 22/2015).

In sede di riforma, si pensa inoltre di posticipare “la decorrenza del décalage” e di introdurre un trattamento di maggior favore per qui lavoratori che in ragione dell’età hanno maggiore difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro. 

L’estensione della NASpI anche ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato costituisce una un’ulteriore innovazione (attualmente la NASpI non riguarda gli operi agricoli a tempo determinato o indeterminato: art. 2 d.lgs n. 22/2015). 

Innovazioni per la DIS-COLL - Come trattamento di disoccupazione, la DIS-COLL riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, nonché gli assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio - iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA - che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 15 d.lgs. n. 22/2015). 

I requisiti per accedere al beneficio, da possedere congiuntamente, sono i seguenti: 

  • stato di disoccupazione al momento della domanda da presentare all’Inps;
  • almeno 1 mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente all'evento di cessazione dal lavoro fino al momento della cessazione;
  • 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di almeno 1 mese che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione della prestazione lavorativa.

Della complessa disciplina di questa prestazione, fanno parte anche i seguenti principi: 

  1. la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento;
  2. in ogni caso, la DIS-COLL non può superare la durata massima di 6 mesi.
  3. la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;

Le innovazioni a cui si pensa sono in particolare: innalzamento della durata massima, garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata; posticipo del décalage; riconoscimento della contribuzione figurativa nel periodi di fruizione della prestazione.