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INPS – Mess. n. 3097 del 25.07.2017: Fondo di solidarietà del credito cooperativo – chiarimenti sull’assegno ordinario


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L’INPS, con il messaggio n. 3097 del 25 luglio 2017, illustra la delibera n.2 dell’11/4/2017 adottata dal Comitato amministratore in materia di assegno ordinario, avente ad oggetto: “criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761.”

In particolare le domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, saranno accolte, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014, nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

Al fine di garantire un più razionale utilizzo delle disponibilità finanziarie del fondo, è previsto che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. n. 82761/2014, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.