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INPS – Circ. n. 84 del 28.06.2018: Fondo credito - contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – Modalità di accesso.


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Con la circolare n. 84 del 28.06.2018, l’INPS illustra la disciplina, i criteri e le modalità di accesso alla prestazione denominata “contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva” alla luce del dettato normativo di cui all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, introdotto con la Legge di Bilancio 2016.

In aggiunta alle prestazioni ordinarie ( assegno ordinario e interventi di formazione ), a quelle emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione ( assegno emergenziale e outplacement ) e a quelle straordinarie (assegno straordinario per agevolazione all’esodo), illustrate con la circolare n. 213 del 2.12.2016, viene attuato l’art. 10, c. 6, del D.I. n. 83486/2014 relativo alla contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva.

Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 41, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, il Fondo di Solidarietà può versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa. In relazione al predetto versamento non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 41 riguardanti il contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS e, per i lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni, l’applicazione della quota contributiva prevista per l’apprendistato nei primi tre anni di contratto e comunque non oltre il 29 anno di età.

Modalità di accesso:

L’accesso alla prestazioni è in primo luogo subordinato all’espletamento delle procedure sindacali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste. Una volta individuate le modalità di attuazione della solidarietà, l’accordo aziendale o di gruppo andrà depositato presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro per verificare la corrispondenza tra la concordata riduzione dell’orario e le assunzioni a tempo indeterminato.

Misura della prestazione:

Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.I n. 99789/2017, nei casi di accesso alla prestazione della contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva, ovvero nei casi di accesso congiunto ad altre prestazioni, l’intervento è determinato in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda istante, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene, fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione, assegno ordinario e per contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva. Nei casi in cui la misura dell’intervento risulti superiore al limite sopra richiamato, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro secondo le modalità illustrate al paragrafo 4.2.11 della circolare n. 213 del 2.12.2016.

Presentazione della domanda:

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica alla struttura INPS territorialmente competente. Previa autenticazione con Pin dispostivo, la domanda è disponibile nel portale www.inps.it accedendo per tipologia di utenza “ Aziende, enti e datori di lavoro”, inserendo come tema “ Fondi e gestioni” e scegliendo “ Fondi di solidarietà assegno ordinario e finanziamento programmi di formazione”; entrare in “ Invio domande” e scegliere il tipo di prestazione e tipo di fondo.

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:

• il periodo della prestazione richiesta, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore per le quali si richiede l’intervento del Fondo;
• la data dell’accordo aziendale;
• la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è pervenuti nel pieno rispetto delle procedure di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486/2014;
• la dichiarazione sulla eventuale richiesta di interventi in deroga alla normativa vigente in materia di CIG, nonché quella sulla eventuale stipula di contratti di solidarietà difensivi in vigenza dell’abrogato articolo 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993;
• la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di aver richiesto o meno le agevolazioni contributive di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, del D.lgs n. 148/2015.

Alla domanda dovranno essere allegati copia dell’accordo sindacale, l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, dei mesi, del numero di ore per le quali si richiede l’intervento e dell’aliquota contributiva della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza.

Dovrà inoltre essere allegata anche una dichiarazione di responsabilità dalla quale risultino tutte le aziende del gruppo bancario di appartenenza dell’azienda istante e/o le aziende eventualmente incorporate a seguito di operazioni societarie. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni fornite nel messaggio n. 1218/2017.

Infine, dovrà essere allegato il parere positivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla corrispondenza tra la riduzione d’orario concordata e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate. Si precisa che il parere positivo della ITL costituisce presupposto necessario ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda. L’istanza, infatti, in mancanza del suddetto parere, sarà sottoposta all’esame del Comitato amministratore con proposta di rigetto.

Ulteriori indicazioni vengono fornite in merito alla misura e al finanziamento della prestazione, la modalità di compilazione del flusso UniEmens

Fonte: INPS