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INPS – Circ. n. 105 del 24.07.2019 : Riscatto ; ricongiunzione e assegno straordinario


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Con la circ. n. 105 del 24.07.2019 , l’ INPS fornisce indicazioni in merito alla facoltà per i fondi di solidarietà bilaterali, costituiti ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, di provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

La misura, predisposta dall’art. 22, comma 3°, D.L. n. 4/2019, si inserisce nel più ampio quadro dei processi di agevolazione all’esodo ed è finalizzata all’accesso all’ assegno straordinario, come misura di accompagnamento alla pensione.

Destinatari dell’intervento sono quindi, sia coloro che maturano i requisiti per fruire dell’assegno straordinario senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo di permanenza nel Fondo), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione.

In ultima istanza il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero poi avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.

La misura è interamente finanziata dal datore di lavoro, il quale dovrà procedere all’accertamento della sussistenza in capo ad ogni singolo lavoratore dei requisiti di accesso all’assegno straordinario, mediante informazioni e documentazione varia consegnata dallo stesso lavoratore, preventivamente edotto delle condizioni cui è subordinata l’operazione.

Fonte: INPS – Circ. n. 105 del 24.07.2019