Notizie

Stampa

TAR Campania: sospesa la quarantena dell’avvocato che deve partecipare ad udienze già fissate


icona

Con il decreto presidenziale n. 433 del 20.03.2020, il TAR Campania dispone la sospensione dell'atto di diffida e di messa in quarantena disposte nei confronti di un avvocato – allontanatosi senza un valido motivo dalla sua abitazione – per consentire al medesimo lo svolgimento di specifiche e documentate attività professionali di difesa in giudizio in due udienze penali già fissate.

Il fatto affrontato

I Carabinieri, con provvedimento del 17.03.2020, dispongono - sulla base della normativa inerente al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la diffida e la messa in quarantena (per i 14 giorni successivi) nei confronti di un avvocato, reo di essersi allontanato dalla propria abitazione senza un valido motivo, al solo fine di recarsi ad un distributore automatico di tabacchi.
Il professionista impugna il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione della sua efficacia.
A fondamento della predetta domanda, il legale deduce che la quarantena avrebbe arrecato un irreparabile pregiudizio per lo svolgimento della sua attività lavorativa, dovendo - nel periodo interessato - presenziare a due udienze in ordine a giudizi pendenti presso il Tribunale di Cassino (comparizione dell’imputato) ed il Tribunale di Napoli Nord - Sezione G.I.P. (udienza in camera di consiglio).

Il decreto

La misura comminata all’avvocato ricorrente si basa sulle restrizioni imposte dalla normativa nazionale, al fine di contenere l’emergenza da COVID-19.
In particolare, l’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, reso applicabile all'intero territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020, ha vietato ogni spostamento delle persone fisiche salvo che lo stesso non sia dettato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
A livello locale, l’ordinanza della Regione Campania n. 15/2020 ha previsto per il mancato rispetto dei predetti obblighi, oltre all’applicazione dell’art. 650 c.p., anche l’assoggettamento allo stato di quarantena.

Secondo l’evocato Tribunale Amministrativo quest’ultima misura può essere temporaneamente sospesa solo laddove pregiudizievole per lo svolgimento di indifferibili ed urgenti questioni professionali.

Per i Giudici, nel caso di specie, l’avvocato ricorrente ha fornito adeguata prova del nocumento che lo stato di quarantena obbligatoria gli avrebbe provocato, impedendogli di presenziare a due udienze penali già fissate e non soggette a rinvio a causa dell’emergenza da Coronavirus.

Su tali presupposti, il TAR Campania accoglie il ricorso del legale e dispone, quindi, la sospensione dell'atto di diffida e messa in quarantena esclusivamente in relazione ai predetti impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni comunque note al ricorrente.

A cura di Fieldfisher