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Più diritti ai genitori lavoratori : ok dal Consiglio dei Ministri


Dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022 arriva l’ok su due schemi di decreto in materia di lavoro e tutela dei lavoratori. Inizia così l’iter di recepimento di due importanti direttive europee che impongono agli Stati membri, entro il 31 dicembre 2022, determinati standard in ordine alla qualità della vita lavorativa ( in allegato le slide pubblicate dal Ministero del lavoro ). 

Le direttive in questione sono :

  • la direttiva (UE) 2019/1158 , relativa alla conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio); 
  • la direttiva UE 2019/1152 , del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO : 

Il primo schema, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1158, è volto a migliorare l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare. I principali punti di novità sono riassumibili in quattro punti : 

Congedo paternità strutturale - Con lo schema di Decreto entra nell’ordinamento italiano, a pieno regime, la nuova tipologia di congedo di paternità già previsto, in via sperimentale, dalla Legge di Bilancio 2022. Un congedo obbligatorio, della durata di 10 giorni lavorativi dal parto e autonomo rispetto al congedo della madre. È fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore che si affianca al congedo di paternità cosiddetto “alternativo” (art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 - T.U. maternità e paternità) spettante soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Congedo parentale : Prolungata la durata - Un’altra importante novità riguarda la durata del congedo parentale per i singoli genitori che passa da 10 a 11 mesi. Un ampliamento a favore di nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30 per cento della retribuzione.

Nei casi cui vi siano due genitori la durata del congedo è di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%. 

Aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale. Sarà poi indennizzato nei nuovi termini stabiliti dal Decreto.

Priorità smart working - i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in smart working sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere delle priorità. Le prime richieste di lavoro da casa a dover essere accolte dovranno quindi essere:

  • per chi ha figli fino a 12 anni di età e, senza alcun limite di età, nel caso di figli in condizioni di disabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • per i caregivers, ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nuova indennità di maternità per lavoratrici autonome - Nel testo voluto dal Ministero del Lavoro in attuazione delle direttive UE è stato esteso il diritto all’indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO :

ll secondo schema di decreto legislativo, recante l'attuazione della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, consente di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore degli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro (già peraltro previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152). 

Il provvedimento presenta profili di novità: 

  • stabilisce nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro. La direttiva considera come “ rapporti non standard “ le collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc. etc. Nei confronti di queste fattispecie è previsto un ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro;
  • In aggiunta alle suddette informazioni, esplicitamente richieste dalla normativa europea, si prevede l'obbligo di comunicare al lavoratore anche gli elementi previsti nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
  • Si riconoscono una serie di nuovi diritti materiali per offrire una maggiore tutela alle condizioni di lavoro (durata ragionevole del periodo di prova, possibilità per il lavoratore di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell'orario di lavoro stabilito, prevedibilità minima del lavoro).
  • Si disciplinano le misure volte a tutelare i lavoratori nel caso di violazione dei loro diritti.