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Min. Lavoro – Nota n. 4097/2019 : Impresa sociale – computo lavoratori svantaggiati


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Con la nota n. 4097/2019 , la Direzione Generale Terzo Settore e Responsabilità Sociale del Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dei lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale, chiarendo che possono essere integralmente utilizzati i medesimi criteri di computo già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi a entrambi gli istituti. Pertanto:

• come già chiarito con risposta a interpello n. 17/2015, la nota n. 4097/2019 ribadisce che per il caso delle cooperative sociali di tipo b), finalizzate all’inserimento lavorativo di svantaggiati, che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, L. 381/1991, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa sociale, la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati va effettuata per teste e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi;

• in merito al calcolo della percentuale di persone svantaggiate nell'impresa sociale, il Ministero del Lavoro riporta le affermazioni contenute nella circolare Inps n. 188/1994: “i lavoratori cosiddetti svantaggiati non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse … un diverso orientamento costituirebbe una ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione”.

Fonte: Min. Lavoro – Nota n. 4097/2019