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Legge di bilancio 2019 - Incentivi all’assunzione e novità per lavoro e previdenza


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Dai nuovi incentivi all’assunzione, sino ai provvedimenti in materia di riduzione del costo del lavoro, passando per l’inasprimento delle sanzioni previste per le violazioni della legislazione lavoristica. Di seguito una sintesi schematica delle principali novità della Legge di Bilancio 2019 per lavoro e previdenza.

PROROGA PER IL BONUS OCCUPAZIONE SUD:

Rapporti incentivati: Assunzioni con contratti a tempo indeterminato di giovani disoccupati con meno di 35 anni o di età pari o superiore a 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Le assunzioni devono essere realizzate in una delle otto regioni italiane considerate meno sviluppate o in transizione (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria).

Cumulabilità con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento: Un disoccupato Under 35 potrà ricevere un esonero contributivo del 100% nel primo anno con un limite pari a 8060 € mentre nei 24 mesi successivi, potrà beneficiare dell’esonero parziale del 50% fino a 3000 € previsto dal Decreto Dignità.

Risorse stanziate: 500 milioni di euro per il biennio 2019 – 2020.

 

BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE ( NOVITA’ 2019 ):

Rapporti incentivati: assunzione realizzate nell’anno 2019 con contratti a tempo indeterminato di: a) Cittadini in possesso della laurea magistrale, conseguita dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del 30º anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche. b) Cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del 34º anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche.

Misura dell'incentivo: Esonero contributivo previdenziale dal quale sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di 8000 €. L'esonero aspetta anche per le assunzioni part-time con riparametrazione del bonus.

Fruizione parziale del l’incentivo: Laddove l’incentivo venga fruito parzialmente, il lavoratore nuovamente assunto presso altra azienda diventa portatore della restante parte di incentivo non fruita.

Esclusioni: La Legge di Bilancio esclude i rapporti di lavoro domestico e i datori di lavoro che nei 12 mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per ragioni economiche (GMO) o collettivi nel l’unità produttiva in cui intendono procedere all’assunzione incentivata.

Revoca e recupero: Al fine di evitare la dispersione di risorse, l’incentivo viene revocato se il datore di lavoro nei 24 mesi successivi all’assunzione incentivata, procede a licenziare il medesimo lavoratore o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima mansione. In tal caso verrà disposto il recupero delle somme erogate.

Risorse finanziarie: 50 milioni per il 2019 e di 20 milioni di euro per il 2020.

 

RIDUZIONE ALQUOTA IRES PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE:

Aliquota al 15%: L’incentivo di natura fiscale prevede una riduzione di nove punti percentuali per la quota di utili accantonati e reinvestiti nell’assunzione di nuovo personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato o in nuovi beni strumentali.

L’incremento occupazionale: L’incremento va considerato rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

REINSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI:

Conservazione del posto di lavoro: Per la promozione di progetti di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro dei disabili, la Legge di Bilancio 2019 stabilisce il rimborso da parte del l'e-mail del 60% della retribuzione corrisposta al disabile dal datore di lavoro.

Restituzione in caso di mancata attuazione: La norma si applica a tutti i disabili, indipendentemente dal grado della menomazione, a condizione che questa crei problematiche di integrazione lavorativa e tale da rendere essenziali gli interventi. Qualora la mancata attuazione del progetto non venga accompagnata da idonea giustificazione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle somme erogate dall’INAIL.

 

MOBILITA’ IN DEROGA (COMMI 251 – 252 – 253):

Limite massimo di 12 mesi: viene concesso il trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga tra il 1 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non hanno accesso alla NASpi o erano inizialmente impiegate in aziende ubicate in aree di crisi industriale complessa.

Politiche attive: I lavoratori interessati dovranno aderire a percorsi di politiche attive e decadranno dal l’integrazione dal momento in cui troveranno un nuovo lavoro.

Risorse finanziarie: Il tetto di spesa è rappresentato dalle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l'occupazione delle singole regioni e province autonomi. Alla luce di una siffatta formulazione si potrebbero verificare delle disparità nella fruizione della mobilità in deroga visto che l’ammontare e, soprattutto, la durata massima dipendono dalle risorse residue disponibili nei singoli ambiti territoriali regionali.

 

CONGEDO PATERNITA’ ( COMMA 278 ): 

I giorni di congedo paternità obbligatorio passano da quattro a cinque. Inoltre il padre può astenersi per un ulteriore giorno in sostituzione e previo accordo con la madre.

CONGEDO MATERNITA’ (COMMA 485):

Nuova modalità di fruizione: con l’assenso del medico competente la madre potrà godere del congedo obbligatorio ad essa spettante nei cinque mesi successivi al parto.

2 modalità di fruizione opzionabili: L’articolo 20 del testo unico delle leggi sulla maternità già da tempo prevede la aperta “flessibilità del congedo di maternità”, riconoscendo la facoltà della lavoratrice “… Di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data del parto e nei quattro mesi successivi al parto…”. La nuova legge non sembra superare tale disposizione, cosicché sono due le facoltà fra cui le lavoratrici possono scegliere.

LAVORO AGILE ( COMMA 486 ):

Priorità alle richieste di passaggio alla modalità agile provenienti dalle lavoratrici che hanno esaurito il congedo di maternità e dai genitori di figli in condizioni di disabilità gravi che richiedono un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

INCREMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO NERO (COMMA 445):

• Previsto un inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale che vanno dal 20 al 10 per cento. (Nuovo apparato sanzionatorio già illustrato con la circ. n. 2 del 14.01.2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

• Al fine di incrementare i controlli l’ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato quasi 1000 nuovi lavoratori tra il 2019 e il 2021.

RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI INAIL ( COMMI 1121-1124):

Revisione delle tariffe e nuovi termini: Al fine di ridurre il costo del lavoro è stata disposta la riduzione delle tariffe con effetto dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, da subito stabilendosi che le nuove tariffe sono soggette a verifica al termine del triennio. Ciò determinerà una riduzione delle entrate per l’Inail pari a 410 milioni di euro per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021.

Monitoraggio: Assicurato un costante monitoraggio degli effetti della revisione per il 2019-2021 dall’INAIL. In caso di accertato significativo scostamento delle entrate tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, l’Ente propone tempestivamente al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia l’adozione delle conseguenti misure correttive”.

Differimento dei termini: Al fine di consentire la revisione, sono stati spostati i termini relativi alla comunicazione dei tassi specifici aziendali, differita dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo del 2019 oltre ai termini relativi al pagamento del premio, differito dal 16 febbraio al 16 Maggio 2019 (ove il premio è pagato in quattro rate, il pagamento della prima e della seconda rata è unificato al 16 maggio).

a cura della Redazione