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DPCM del 26 aprile 2020: Le misure anti-contagio per la fase 2


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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato nella serata del 26 aprile l’adozione di nuove misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19 in previsione della fase 2.

La seconda fase richiederà ancora molta responsabilità, viste anche le numerose restrizioni previste DPCM  26 aprile 2020, che continueranno a limitare l’attività degli individui e delle imprese.

La tecnica è la stessa di quella seguita nel precedente DPCM del 22 marzo.

Il Decreto di marzo affermava la sospensione in tutto il territorio nazionale delle attività industriali e commerciali, fatta eccezione di quelle elencate in un allegato al decreto e di quelle ricavabili dalla Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il DPCM 26 aprile 2020 segue la stessa impostazione quando ci si poteva aspettare l’elencazione delle attività consentite.

Continuando secondo lo schema già sperimentato, il DPCM 26 aprile 2020 afferma in generale la sospensione delle attività produttive e commerciali e ugualmente prevede come eccezione alla sospensione una serie di attività elencate nell’ allegato 3 al dpcm e allo stesso modo esclude dalla sospensione le attività di cui alla legge nei servizi pubblici essenziali.

Per comprendere quali sono le attività prima sospese e ora ammesse, è necessario, pertanto, mettere a confronto l’allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020 e l’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020.

Procedendo in tal senso si vede, ad esempio, che nell’allegato 3 al DPCM del 26 aprile compaiono i codici ateco 29 – 30 – 31 – 32 assenti nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo. Il che nell’esempio fatto significa possibilità di ripresa delle imprese che svolgono le attività di fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi ; fabbricazione di altri mezzi di trasporto ; fabbricazione di mobili ; altre industrie manifatturiere.

Il DPCM del 26 aprile conferma il principio secondo cui le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare il protocollo del 24 aprile 2020 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ( allegato 6 al DPCM ).

Per quanto riguarda i cantieri la cui attività non è sospesa, viene richiamato il protocollo sulla sicurezza del 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture, il Ministro del Lavoro e le parti sociali ( alleg. 7 al DPCM del 26 aprile 2020 ).

Considerato il maggior numero di lavoratori che utilizzeranno i mezzi di trasporto, il DPCM conferma l’applicazione del protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo ( allegato 8 al DPCM ).

Il DPCM prevede una pesante sanzione qualora non vengono assicurati adeguati livelli di protezione: il DPCM, infatti, afferma che ciò “ determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza “.

IL DPCM continua a far riferimento ai Prefetti territorialmente competenti per quanto riguarda il controllo sull’esecuzione del complesso delle misure di cui allo stesso.

Per quanto più direttamente riguarda la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il DPCM fa ancora riferimento ai prefetti che a tal fine si avvalgono dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri del Lavoro.

Quanto all’efficacia temporale delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, lo stesso decreto afferma che esse si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

ACDR