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Conversione Milleproroghe: le proroghe in materia di lavoro


Il decreto-legge n. 91/2018 (cd. milleprorghe), è convertito con modificazioni in legge n.108/2018, pubblicata in GU n. 220 del 21 settembre 2018. La citata legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tra le " milleproroghe " si riportano di seguito quelle riguardanti la materia del lavoro.

Art . 5 L. n. 108/2018: Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) per la richiesta ISEE prorogata al 2019. La cooperazione fra Agenzia delle Entrate e INPS per la versione pre-compilata è stata prorogata al 2019, a data da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.

L’art. 5 cit., altresì, proroga al 15 novembre 2018, la conclusione dei lavori condotti dalla Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

L’art. 9-quater, L. n.108/2018, invece, estende le misure di sostegno al reddito dei lavoratori, prevedendo che anche per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possano essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.

Si tratta - ricordiamo - di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso.

a cura della Redazione