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Cnel: Osservazioni e proposte sul Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020)


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Il CNEL ha elaborato un Documento di Osservazioni e Proposte sul cosiddetto decreto Rilancio depositato in Parlamento venerdì 29 maggio.

Il Documento, che contiene osservazioni e proposte riguardanti l’insieme delle misure previste dal decreto legge, tratta ampiamente dei passaggi del provvedimento – contenute nell’ambito dei Titoli II (Sostegno alle imprese e all’economia) e III (Misure in favore dei lavoratori) più direttamente mirate al sostegno al reddito e all’occupazione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

Nell’ambito del Documento, vengono considerati gli interventi di ampliamento ed estensione della sfera degli ammortizzatori sociali, di supporto alle crisi di impresa, anche attraverso specifiche misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il Documento segnala positivamente che gli articoli 68-71, dedicati agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sono ampliati sia nell’ambito di applicazione che nelle durate, anche con qualche semplificazione di rilievo, e sono ricondotti nell’alveo della consultazione sindacale. Tuttavia, si registrano ancora talune criticità.

In particolare, viene evidenziato favorevolmente il riconoscimento di ulteriori 5 settimane di CIG, anche in deroga, e di assegno ordinario, nonché di eventuali altre quattro settimane, da utilizzarsi nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (per i lavoratori dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche anche nel periodo precedente il 1° settembre). Il documento, peraltro, rileva che le 4 settimane sono sottoposte alla duplice condizione del rispetto del limite massimo di spesa individuato dall’art. 22-ter del decreto-legge Cura Italia, introdotto dall’articolo 71 del decreto in esame, a sua volta soggetto al rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi per il riconoscimento dei trattamenti, il CNEL accoglie positivamente l’indicazione di termini stringenti per la presentazione delle istanze di CIG e di assegno ordinario, anche se la previsione – in caso di ritardo del datore di lavoro - della sanzione della decurtazione del trattamento (articolo 68, comma 1, lett. d, ripresa dalla normativa a regime), nel particolare contesto di difficoltà anche lavorativa che coinvolge attualmente tutti i settori, potrebbe comportare danni rilevanti in grado di compromettere la continuità aziendale.

Una novità importante è individuata nella disciplina delle casse in deroga. L’articolo 71, comma 1, che introduce l’articolo 22-quater nel decreto Cura Italia, sposta direttamente sull’INPS la competenza ad autorizzare i trattamenti in deroga, la cui gestione era delegata alle Regioni con un moltiplicarsi di adempimenti e con modalità e requisiti di intervento diversificati sui territori.

Pur apprezzando lo sforzo di semplificazione, il Documento evidenzia che l’INPS riceverà le istanze finalizzate esclusivamente all’autorizzazione dell’intervento di CIG in deroga per le settimane successive alle prime nove, creando così un doppio binario procedurale tra datori che hanno esaurito le prime nove settimane e, quindi, per l’utilizzo delle successive cinque settimane presenteranno istanza all’INPS, e datori che devono ancora completare l’utilizzo delle prime 9 settimane, che si rivolgeranno alla/e Regione/i di appartenenza, e successivamente, qualora avessero bisogno anche delle ulteriori 5 settimane, dovranno rivolgersi all’INPS (sede territoriale competente).

Il decreto, inoltre, conferma il particolare regime dettato per le istanze da presentare al Ministero del lavoro, la cui individuazione, che si basa sul numero delle Regioni sul cui territorio insistono le unità produttive dell’azienda richiedente, è demandata a decreti ministeriali di ripartizione delle risorse tra le Regioni. Peraltro, questi decreti risultano già emessi per le risorse stanziate con i precedenti decreti-legge e, allo stato, stabiliscono che il Ministero è competente a ricevere le domande presentate da aziende con unità produttive sul territorio di cinque o più Regioni. Conseguentemente, le aziende che hanno unità produttive nei territori anche di quattro Regioni diverse devono attivare altrettante procedure, con moltiplicazione degli adempimenti amministrativi e rischio di trattamenti diversificati tra lavoratori dipendenti della medesima azienda. Al fine di non rendere ancora più farraginose le procedure e complicare ulteriormente l’accesso alla CIG per i lavoratori dipendenti di aziende che hanno da due a più unità sul territorio di due o più Regioni, dovrebbe essere concesso, ad avviso del CNEL, un intervento unico presso il Ministero del lavoro, come da prassi decennale.

Con riferimento all'erogazione dei trattamenti, si valuta positivamente l’intento di stringere i tempi per il pagamento diretto da parte dell’INPS attraverso una procedura di anticipazione parziale dell’indennità spettante per l’intero periodo richiesto.

L’articolo 22-quater, inserito nel decreto Cura Italia, detta disposizioni per la celere comunicazione - da parte datoriale - dei dati necessari per il pagamento diretto della cassa in deroga, nonché della CIGO e dell’assegno ordinario per i rinvii normativi operati, che dovrà essere disposto dall’INPS nella misura del 40 percento delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Il Documento sottolinea, tuttavia, l’esiguità del pagamento che verrà effettuato in tempi ragionevolmente brevi, che è pari solo al 40 percento delle ore autorizzate nell’intero periodo – e si tratta comunque di poche settimane - mentre la restante parte del trattamento spettante ai lavoratori non è chiaro entro quali termini sarà erogata.

Sempre in tema di interventi in favore dei lavoratori dipendenti, il Documento segnala la proroga della sospensione delle procedure di licenziamento individuale e collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e la connessa proroga a 5 mesi del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 80).

Con riferimento alla finalità del mantenimento dell’occupazione, un particolare rilievo viene riservato alla previsione contenuta nell’art. 60, che prevede un regime di aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final– “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni (sezione 3.10).

Si tratta, secondo il Documento, di una misura concreta volta ad evitare i licenziamenti conseguenti alle misure indotte dall’esigenza di contenere la pandemia che, tra l’altro, mantiene i lavoratori attivi in azienda con diritto alla retribuzione, invece di limitarsi all’erogazione di un sostegno al reddito per le sospensioni e/o riduzioni dell’attività lavorativa.

Un’ulteriore misura di salvaguardia occupazionale e anche di gestione non traumatica di esuberi di personale, segnalata come importante dal Documento, si rinviene nell’articolo 43, che istituisce il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale. Tra le aree di interesse del fondo si segnalano le azioni che le imprese candidate agli aiuti intendono realizzare per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa.

Un altro strumento utile a mantenere l’occupazione e, soprattutto, a riqualificarla per le esigenze emergenti della produzione e dell’attività lavorativa, è rinvenibile nell’istituzione, presso l’ANPAL, del Fondo Nuove Competenze, operata dall’articolo 88, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma operativo nazionale – sistemi di politiche attive per l’occupazione nell’ambito del Fondo sociale europeo (PON SPAO), al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa erogando ore di formazione.

Oltre ad altre considerazioni, il Documento nota che la disciplina del Fondo nuove competenze non appare adeguatamente raccordata con quella dei fondi interprofessionali per la formazione continua, con la conseguente complicazione applicativa nella fase di rendicontazione delle risorse economiche (per il sostegno al reddito e per il finanziamento della formazione). Il Fondo Nuove Competenze non pone sullo stesso piano dei lavoratori che sono coinvolti nelle ri-articolazioni di orario i lavoratori già in cassa integrazione, ai quali va destinato un medesimo intervento formativo.

Con specifico riferimento alle imprese in crisi e agli interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali, si evidenziano, oltre alle concrete misure in favore dei lavoratori di cui agli articoli 80 e 60 sopra descritti, le ulteriori misure disciplinate dall’articolo 39, ovvero lo stanziamento di risorse per la nomina di consulenti ed esperti, da parte del Ministero dello sviluppo economico, per il rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e il potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale, che si ritiene dovranno essere particolarmente monitorate al fine di verificarne l’efficacia in termini di effettivi interventi di supporto alle imprese e ai lavoratori.

Fra le più ampie valutazioni che il Documento dedica alle misure previste dal decreto legge, rientra anche l’apprezzamento per il miglioramenti introdotti a favore dei lavoratori autonomi nonché per il sostegno previsto per particolari categorie di lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi.

La disomogeneità è evidente anche in altre norme, rinvenibili in varie parti del decreto-legge, pur apprezzabili per l’importante previsione di un sostegno al reddito in favore di categorie prima escluse. Si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni relative al contributo per ciascuna giornata di minor lavoro a causa del COVID-19, cumulabile con l’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori portuali di cui all’articolo 199, comma 1, lett. b), al bonus una tantum fino a 500 euro in favore degli edicolanti (articolo 189), nonché al contributo a fondo perduto riconosciuto dall’articolo 25 in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Mentre l’articolo 76 sospende gli obblighi di condizionalità per i lavoratori percettori di sostegno al reddito a causa dell’evidente difficoltà di adempimento nell’attuale contesto, senza distinguere tra condizionalità collegate alla formazione e condizionalità collegate alla ricerca attiva del lavoro, l’articolo 94, anche per venire incontro alle esigenze lavorative manifestate dal settore del lavoro agricolo, introduce la possibilità, per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020.

In materia di lavoro agricolo, ma anche di servizi rivolti in particolare alle persone e alle famiglie, si evidenzia la norma volta all’emersione del lavoro irregolare (articolo 103), che il CNEL ha sollecitato con l’Ordine del giorno adottato dall’Assemblea del 22 aprile 2020, dunque parzialmente accolto dalla norma. La consapevolezza che è necessario trovare soluzioni alla scarsità di manodopera agricola in conseguenza dell’emergenza sanitaria è diffusa presso l’opinione pubblica, come risulta da un recente sondaggio di recente proposto da SWG su richiesta del CNEL. Richiamando l’ordine del giorno del CNEL, si ritiene inoltre che le misure per far emergere il lavoro irregolare debbano essere accompagnate da idonee soluzioni alloggiative per chi ne avesse bisogno, anche al fine di consentire un effettivo monitoraggio delle condizioni di salute delle persone interessate, dando piena e concreta attuazione alla disposizione del comma 20 dell’articolo 103 in esame, che impone alle Amministrazioni dello Stato competenti e alle Regioni di adottare soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative.

Infine, si ritiene utile l’istituzione dell’Osservatorio mercato del lavoro, operata dall’articolo 99, come strumento che – tra i diversi compiti assegnati dal decreto – dovrebbe anche provvedere al monitoraggio degli strumenti sopra indicati, al fine della verifica della loro efficacia.

Fonte: CNEL