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Legge di Bilancio 2021 : Nuove risorse per le politiche attive del lavoro


politiche attive

Nel disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2019, nella versione iniziale presentata dal Governo, l’art. 57 prefigurava la costituzione di una specifico fondo: “Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive di lavoro”, veniva prevista la costituzione presso il Ministero del lavoro di un “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma REACT EU” munendolo di una “dotazione pari a 500 milioni di euro per il 2021”

Il disegno di legge non diceva molto di più, rinviando a successivi interventi legislativi la specificazione del concreto utilizzo delle risorse previste. Nel corso dei lavori parlamentari, il contenuto essenziale dell’art. 57 è stato decisamente arricchito, in particolare grazie ad un emendamento che ha portato ad un nuovo e più articolato art. 57 come risultante già dal cambiamento della rubrica dell’articolo: non più “Fondo per le politiche attive del lavoro” ma “Riforme delle politiche attive”.

Nel testo approvato definitivamente il contenuto dell’emendamento è rimasto fermo e compare ora nei commi 324/328 dell’art. 1 della legge di bilancio. La costituzione del Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro trova conferma ma ciò è previsto “per il successivo trasferimento alla Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), per le attività di competenza”.  

Confermata la dotazione di 500 milioni, una quota parte di tale somma, “nel limite di 267 milioni di euro” viene destinata al finanziamento dell’assegno di ricollocazione che i centri per l’impiego sono chiamati a riconoscere ad alcune categorie di lavoratori:

a) lavoratori in cassa integrazione straordinaria che chiedono l’assegno a valle di un “accordo di ricollocazione” di cui all’art. 1, comma 136, della legge di bilancio 2018;

b) lavoratori in cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o in alternativa siano esperibili specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione (art. 44 d.l. n. 109/ 2018).

c) lavoratori disoccupati che fruiscono dell’indennità di disoccupazione NASPI da oltre 4 mesi.

In questo modo, si punta a sanare la penalizzazione dei lavoratori disoccupati, rendendo di nuovo disponibile l’assegno “al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro”(art. 23 d.lgs. n. 150/2015). Soluzione sicuramente opportuna e anche urgente in considerazione del fatto che, per quanto prevede la stessa legge di bilancio, il blocco dei licenziamenti per ragioni aziendali opera solo “fino al 31 marzo 2021”.  

Il Parlamento, con la approvazione della legge, dà a vedere di non essere soddisfatto degli assetti che nel periodo di precedente applicazione hanno di fatto caratterizzato l’assegno di ricollocazione.

Il comma 326 affida, infatti, al consiglio di amministrazione dell’ANPAL, di cui fa parte anche un componente nominato su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il compito di definire “i tempi, le modalità operative di erogazione e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione” attraverso una specifica deliberazione adottata “previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”.

La delega è, quindi, ampia e comunque sufficiente per affrontare le questioni emerse a proposito dell’assegno, scarsamente attrattivo per gli operatori privati accreditati a causa dello sbilanciamento sulla remunerazione a risultato e conseguente ridotta attenzione rivolta ai soggetti più difficilmente collocabili e, quindi, richiedenti, un impegno non remunerabile con una con compenso legato al risultato occupazionale.

L’ampiezza della delega è, peraltro, accompagnata da vincolo, non secondario, fissato direttamente dalla legge: “In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l’assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l’analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo”.

La circolazione delle informazioni fra tutti i soggetti - pubblici e privati accreditati – è da tempo avvertita come una rilevante questione, affrontata dalla legge di bilancio: “Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all’inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati …, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore” (comma 326).

2. GOL - Garanzia di occupabilità dei lavoratori

Quanto illustrato nel precedente paragrafo, è previsto “nelle more della istituzione” del programma nazionale << Garanzia di occupabilità dei lavoratori >> (GOL) quale programma di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro nell’ambito del patto di servizio personalizzato stipulato dal disoccupato e dal centro per l’impiego (art. 20 d.lgs. n. 148/2015), programma al quale per il 2021 vengono 233 milioni di euro dei 500 complessivi.

Per espressa previsione del 324, il programma ingloba la rideterminazione delle misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. In tale prospettiva, “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze”.

3. Il rapporto con il programma React EU 

Il programma REACT EU, acronimo di Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, è uno degli strumenti messi in campo dal Recovery Plan ed utilizzabile anche il sostegno dell’occupazione.

In base all'accordo raggiunto il 18 novembre da Parlamento UE e Consiglio, lo strumento potrà contare su 47,5 miliardi di euro, di cui 37,5 miliardi di euro stanziati per il 2021 e 10 miliardi di euro per il 2022. 

Ebbene secondo la legge di bilancio, comma 324, le misure comprese nel programma nazionale GOL sono da individuare nell’ambito di quelle ritenute ammissibili al finanziamento del programma React EU.

Per quanto riguarda le misure adottate “nelle more della istituzione” del programma nazionale GOL, viene espressamente previsto che per il 2021 l’assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti elencati nel precedente paragrafo 2 subordinatamente alla “operatività del rispettivo finanziamento nell’ambito del programma React EU”.

Operatività che, all’evidenza, la legge di bilancio considera a portata di mano, tanto da abrogare la disposizione (art. 9, comma 7, d.l. n. 4/2019) che aveva sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai disoccupati.

Prof. Avv. Angelo Pandolfo Partner Fieldfisher