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Il Decreto Milleproroghe 2021 è Legge : Le novità in materia di lavoro e previdenza - L. 26 febbraio 2021, n. 21


decreto milleproroghe
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Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni l’aula del Senato ha approvato in via definitiva la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ( in allegato anche il testo coordinato ) di conversione del Decreto Milleproroghe 2021. Nel testo, quest’anno, è stata inserita anche la ratifica della decisione sulle risorse necessarie per l’avvio del Recovery Fund. 

I cosiddetti decreti Milleproroghe sono di fatto un’ anomalia di lunga data della legislazione italiana. Essi contengono due tipologie di norme : quelle che prevedono proroghe reiterate all’infinito e quelle che prevedono proroghe che potremmo definire “ affannose “. Le prime si ripetono anno dopo anno, avvolte per decenni, e stridono con la giurisprudenza costituzionale che ne nega la legittimità. Le seconde, spesso inserite all’ultimo minuto utile riflettono l’affanno di privati e amministrazioni nel gestire le scadenze. Queste norme sono presenti anche nel Decreto Milleproroghe 2021. 

In sede di conversione in legge, la Camera ha arricchito il testo con una lunga lista di nuove misure, confermate senza modifiche, per ristrettezza dei tempi, anche dal Senato. Nel testo del provvedimento sono confluite le previsioni dei D.L. n. 182/2020, D.L. n. 3/2021 e D.L. n. 7/2021 che vengono contestualmente abrogati con salvezza dei loro effetti. Di seguito le principali novità in materia di lavoro e previdenza : 

Accesso ai trattamenti di integrazione salariale [art. 11, comma 10-bis] : 

Differito al 31 marzo i termini scaduti il 31 dicembre 2020 relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagmanto o per il saldo delle prestazioni.

Contratti di rete con causale di solidarietà [art. 12, comma 1]: 

Al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti, è stata prorogata al 2021 la possibilità di stipulare - in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge - i contratti di rete con causale di solidarietà (di cui ai commi da 4-sexies a 4-octies dell’art. 3 del D.L. 5/2009). 

Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali [art. 11, comma 9]: 

Sono stati sospesi dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso dei termini di prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito alla fine del periodo. 

Smart-working semplificato [art. 19] :

Il Decreto Milleproroghe ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021: 

- le disposizioni di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile; 

- le disposizioni di cui all’art. 263, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), secondo cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla normativa vigente; 

Riduzione cuneo fiscale [art. 22-sexies] :

Il Decreto Milleproroghe 2021 ha previsto una revisione per la detrazione a favore dei lavoratori dipendenti. Viene, infatti, messa a regime l’ulteriore detrazione per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro prevista per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 D.L. n. 3/2020 e resa permanente dall'art. 1, comma 8, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021, la detrazione spetta nei seguenti importi: 

- 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 

- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Alla lettera c) viene precisato che se in sede di conguaglio qualora la detrazione si riveli non spettante, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo non spettante in 10 rate di pari ammontare (rispetto alle previgenti 8 rate) a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 

Inoltre va segnalato la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di recupero, da parte dell’INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d’imposta 2018. La proroga concerne la Gestione previdenziale privata. 

Da ultimo il comma 4-ter dell’art. 7 rinvia di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsti nella Legge di Bilancio 2019. Dal 2023 è stata prevista una riduzione progressiva dell’importo complessivamente erogabile da ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dal 2026 per alcune categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici