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Family Act : In Gazzetta Ufficiale la Legge 7 aprile 2022 n. 32


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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022, la Legge 7 aprile 2022, n. 32 recante “ Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia “. Il provvedimento entra in vigore dal 12 maggio e contiene deleghe per l’adozione, il riordino e il potenziamento delle disposizioni volte al contrasto della denatalità, attraverso il sostegno della genitorialità e la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori. 

Per quanto concerne il rapporto di lavoro, è prevista l’adozione di uno o più decreto legislativi attuativi con misure nei seguenti ambiti : 

Congedi e permessi - Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Delega, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità. In riferimento a tale disciplina, il Governo si è impegnato nel riconoscimento di : 

  • Congedi parentali fino al compimento di un’età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni usufruibili con “ modalità di gestione flessibili, compatibilmente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva ;
  • Permessi retribuiti, previo preavviso al datore di lavoro e nel limite massimo di 5 ore nell’arco dell’anno, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli ;
  • Congedo parentale, di durata non inferiore a due mesi, non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, con forme di premialità̀ nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
  • Per visite specialistiche delle donne in gravidanza eseguite durante l’orario di lavoro, è estesa al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado la possibilità di usufruire di uno specifico permesso con finalità di assistenza. 

Congedo paternità e maternità – La legge Delega prevede un sensibile incremento della durata del periodo di congedo obbligatorio di paternità nei primi mesi dalla nascita del figlio. Previsto anche un aumento dell’indennità̀ erogata a titolo di congedo di maternità̀. La disciplina dei congedi viene altresì estesa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Conciliazione vita-lavoro – La legge delega prevede il rifinanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di II° livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. 

A conferma della volontà di rafforzare le misure volte ad incentivare l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, verranno previsti incentivi per i datori di lavoro che applicano clausole di contratti collettivi con la previsione di modalità di lavoro flessibile, e la facoltà dei lavoratori di chiedere il ripristino dell’originario regime contrattuale.

Un ulteriore forma di agevolazione contributiva è prevista a favore delle imprese per la sostituzione di maternità e per il rientro delle donne a lavoro oltre ad un complessivo rafforzamento di tutte le misure volte a incentivare il lavoro e l’impresa femminile. 

Per agevolare la conciliazione tra vita privata e lavoro è prevista anche una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza del lavoro nel caso di malattia dei figli. 

Nuovi strumenti di welfare aziendale – All’art. 2 , lett. i), della Legge 7 aprile 2022 n. 32 è prevista la possibilità di prevedere specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi. 

Misure a sostegno della formazione dei figli – Al fine di assicurare alle famiglie parità̀ nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli la legge delega prevede : 

• l’introduzione contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia e di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni, da erogare con modalità flessibili in base alle esigenze dei genitori;

• rimborso totale o parziale per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all’iscrizione annuale o all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;

• misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all’acquisto di libri, scolastici e non, e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura.

• Sostegni economici per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

• Nuove detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.

• Agevolazioni fiscali riguardano anche la locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale o l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda ovvero delle famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale - Legge 7 aprile 2022 n. 32