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DL n. 125/2020: Proroga CIG tra gli interventi connessi al prolungamento dello stato di emergenza


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Il decreto legge del 7 ottobre del 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 ottobre, è già da oggi 8 ottobre in vigore. 

Il decreto legge muove dalla seguente premessa: la “ curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus.”

Sulla base di tale premessa, il nuovo decreto interviene sul precedente d.l. n. 19/2020, modificando un punto importante del suo art. 1. 

Questo decreto già recava e anche dopo l’ulteriore decreto continua a recare la previsione secondo cui “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”.

Ebbene , il nuovo decreto n. 125 sostituisce le parole «15 ottobre 2020» con le parole «31 gennaio 2021».

Ne deriva che le misure elencate dal d.l. n. 19, sempre con il fine del contrasto alla pandemia, potranno essere adottate fino al 31 gennaio e questo anche con decreto del Presidente del Consiglio, in attuazione della “delega” operata a favore di tale tipologia di provvedimenti dall’art. 2 dello stesso d.l. n. 19.

Il d.l. n. 125/2020, inoltre, integra l’elencazione delle misure di contrasto della pandemia, aggiungendo all’art. 1 del precedente decreto legge n. 19 un’ulteriore previsione:

«hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità».

Oltre ad altre innovazioni apportate alla legislazione precedente - in direzione dell’estensione dei limiti temporali delle misure emergenziali, alla “Continuità operativa del sistema di allerta COVID” ed altre innovazioni - il d.l. n. 125, con l’art. 3, proroga alcuni termini in materia dei nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui al Decreto Agosto (d.l. n. 104/2020).

In particolare, i termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del Decreto Agosto vengono differiti al 31 ottobre 2020.

Questo, in pratica, significa che i termini, fissati a pena di decadenza, di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e già differiti al 31 agosto 2020, ora vengono ulteriormente differiti al 31 ottobre.

Ugualmente, i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, collocati in base alla disciplina ordinaria tra il 1° e il 31 agosto 2020 e già differiti al 30 settembre 2020, ora vengono ulteriormente differiti al 31 ottobre.

AP