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DL 17 maggio 2022 n. 50 : Decreto aiuti in Gazzetta Ufficiale


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È stato pubblicato sulla G.U n. 114 del 17.05.2022 il DL 17 maggio 2022 n. 50 (cd. decreto Aiuti), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”. 

Il DL 17 maggio 2022 n. 50 rafforza ulteriormente l’azione intrapresa ormai da diversi mesi finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi. Le iniziative seguono pertanto le seguenti finalità : 

  1. Misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
  2. Misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
  3. Misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
  4. Misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.
  5. Misure in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali.

Bonus una tantum ( 200 euro ) - Per contribuire alla difficoltà connesse all’aumento dell’inflazione il DL 17 maggio 2022 n. 50 istituisce un bonus di 200 euro, erogato una tantum. Destinatari della misura pensionati; lavoratori dipendenti con un reddito inferiore a 35.000 euro; disoccupati e soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza oltre a lavoratori stagionali e domestici ( ART. 31 e 32 ). L’ indennità verrà riconosciuta anche a autonomi e professionisti con la previsione di un fondo ad hoc da 500 milioni di euro. Per questa categoria le modalità di concessione saranno definite con apposito decreto ministeriale ( ART. 33 ). 

Bonus trasporto pubblico locale - Viene previsto un bonus per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziate ammontano a 79 milioni di euro. Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa con un importo non superiore a 60 euro.

Bonus sociale energia elettrica e gas – Rafforzato il bonus sociale elettricità e gas per le famiglie a basso reddito, già previsto per il primo trimestre del 2022 dalla Legge di Bilancio e per il secondo trimestre dall’art. 3 del DL n. 17/2022. Con il DL 17 maggio 2022 n. 50 il bonus viene esteso al terzo trimestre 2022. iL valore del bonus andrà definito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ( ARERA ) con una delibera da adottare entro il 30 giugno 2022.

Credito d'imposta formazione 4.0 - Viene ritoccata anche la disciplina del bonus formazione 4.0. Nello specifico, le aliquote del credito d'imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese (ART. 21). 

Attrazione degli investimenti esteri – Viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni all’anno, per favorire l'attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento ( ART. 25 ). 

Caro materiali - Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, vengono stanziati complessivamente 10,05 miliardi di euro (3 miliardi di euro per il 2022, 2,75 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,300 miliardi per l’anno 2026) per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare ( ART. 26 ).

Semplificazioni per investimenti strategici – Vengono introdotte procedure amministrative semplificate per l’adozione di investimenti di rilievo strategico per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro. In particolare, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, si consente al Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell’amministrazione proponente (previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a 30 giorni), di adottare ogni atto o provvedimento necessario ( ART. 30 ). 

Crediti di imposta energia – Ad essere potenziati sono anche diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti ( ART. 2 ). 

Credito di imposta autotrasportatori – Viene istituito ex novo un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale e stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate ( ART. 3 ).

Credito di imposta per le imprese gasivore – Previsto un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 ( ART. 4 ). 

Semplificazioni rinnovabili – Sono previsti ulteriori interventi in materia di semplificazione degli iter procedurali per l’installazione degli impianti di energie rinnovabili. Tali interventi riguardano l’estensione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione e energia da fonti rinnovabili e la semplificazione delle procedure di autorizzazione ( ART. 6 ). Alle imprese del settore agricolo, zootecnico e industriale viene consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive e viene consentita altresì la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta ( ART. 7 ). 

Proroga Superbonus 110% - Prorogato il bonus 100% per le unifamiliari. La Maxi detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla Dta del 30 settembre 2022 siano stati completati i lavori per almeno il 30 % dell’intervento complessivo. 

Cessione crediti fiscali - Si prevede che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione ( ART. 14 ). 

Garanzie Sace in Temporary Framework - SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. 

Fondo garanzia PMI - In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI (ART. 16). 

Garanzia Sace a condizioni di mercato - Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma (ART 17 ). 

Contributi a fondo perduto - Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico ( ART. 18 ). 

Credito di imposta beni immateriali 4.0 – Rafforzato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 , ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (ART. 20). 

Fondo IPCEI - Viene rifinanziato il fondo IPCEI con 150 milioni per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l’anno 2024 (ART. 24). 

Misure a favore di imprese esportatrici – Prevista la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione (gestito da Simest) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina ( ART. 29 ). 

Fondo affitti - Viene incrementato di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale