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Conciliazione vita – lavoro : novità in arrivo per i datori di lavoro con la Direttiva 1158/2019


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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 giugno 2022, ha approvato in via definitiva lo Schema del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva europea n. 1158/2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e prestatori di assistenza. Lo Schema in esame è stato predisposto in attuazione della Legge delega n. 53/2021. 

La dichiarata volontà del Legislatore è quella di: 

  • Migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti i lavoratori e le lavoratrici che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza i c.d. caregivers;
  • Conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne;
  • Promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare.

I datori di lavoro, che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, non possono ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta certificazione. 

Il Decreto Legislativo, che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2022, si compone di 8 articoli ed ha l’intento di armonizzare le disposizioni sul tema sparse in diverse fonti. Il Decreto, in particolare, interviene con modifiche ed integrazioni sulle seguenti disposizioni legislative: 

1. Legge n. 81 del 22 maggio 2017 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. 

• Il diritto al trattamento economico per congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS è stato elevato da sei a nove mesi in totale tra i genitori.

• I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, sono tenuti a riconoscere delle priorità, le prime richieste di lavoro agile a dover essere accolte saranno:

- per i lavoratori aventi figli fino a dodici anni e senza limite di età, nel caso di figli disabili;

- per i lavoratori c.d. caregivers, ovvero coloro che prestano assistenza ad una persona con handicap grave, che sia coniuge, parente o affine. Inoltre, in una prospettiva di tutela dei lavoratori che presentano tale richiesta, è considerata nulla qualsiasi azione di carattere ritorsivo o discriminatorio, adottata in violazione delle disposizioni del presente articolo. 

2. D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. 

Congedo di paternità: La disciplina del nuovo congedo di paternità è contenuta all’art. 27 bis del T.U. n. 151/2001: obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi, la cui indennità è pari al 100% della retribuzione, fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, fruibile anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, il congedo di paternità è aumentato a venti giorni.
Nel corso degli anni, il congedo di paternità è stato prorogato da diverse leggi annuali di bilancio che ne hanno ampliato progressivamente la durata. Da ultimo la Legge di Bilancio 2022 ha reso strutturale la misura confermandone la durata a dieci giorni lavorativi, in anticipo sulla data di recepimento della Direttiva 2019/1158. Il numero di giorni di congedo di paternità concessi dal decreto in esame rimane invariato rispetto alla normativa vigente, pur potendo fruirne in un periodo più ampio. In generale, dunque, la norma comporta maggiori oneri solo in caso di parti plurimi.
La lettera g) del medesimo art. 2 dello schema di Decreto Legislativo introduce nel T.U. n. 151/2001 anche l’art. 31 bis specificatamente dedicato alla sanzione applicabile in caso di mancata concessione del congedo di paternità autonomo (sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00 €) o del congedo di paternità alternativo da parte del datore di lavoro cui si applica la sanzione prevista dall’art. 18 del T.U. n. 151/2001 (arresto fino a sei mesi) in analogia con la sanzione prevista per l’inosservanza delle disposizioni sul congedo di maternità, essendo tale congedo connesso alle peculiari esigenze di tutela della salute e dell’integrità fisica della madre lavoratrice.
Per effetto del combinato disposto dell’nuovo art. 27 bis e dell’art. 2, comma 1 lett e) dello stesso T.U., il congedo di paternità obbligatorio risulta esteso anche al pubblico impiego, settore nel quale a normativa vigente, tale applicazione è prevista solo in via programmatoria in quanto demandata all’adozione di successivi atti di recepimento.
Questo diritto autonomo si affianca al congedo di paternità cosiddetto alternativo disciplinato al successivo art. 28 del T.U., spettante solo in caso di morte, grave infermità o abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 

Congedo parentale spettante al genitore solo: per ogni bambino è stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto, in un’ottica di maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.

Estensione del congedo per figli under 12: Aumenta da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori - anche adottivi e affidatari - possono usufruire del congedo parentale, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Trattamento economico del congedo parentale: al periodo totale di sei mesi complessivamente fruibile dai due genitori, si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, i mesi di congedo parentale coperti da indennità sono aumentati da sei a nove in totale coperti da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori. 

Come generale articolazione della fruizione sono, dunque, previsti:

- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3);

- 3 mesi, trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Nel caso vi sia un genitore solo, allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e, diversamente da quanto disciplinato dal T.U. n. 151/2001 vigente, non comportano riduzione di ferie, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. 

Tale ultima modifica al T.U., secondo quanto si apprende nella Relazione Illustrativa, è volta ad una parificazione sul versante previdenziale dei periodi di congedo parentale all’attività lavorativa. È infatti stata abrogata la disposizione del T.U. che esclude la maturazione delle ferie e dei premi relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia durante la fruizione del congedo, la cui iniquità è stata spesso rilevata nel corso degli anni, da parte degli utenti, fortemente penalizzati anche nel caso di utilizzo su base oraria del congedo. 

Aggiunti all’art. 42 del T.U. n. 151/2001 - nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale art. 3, comma 2, Cost. - la parte di un’unione civile e il convivente di fatto quali soggetti beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza a parenti affetti da disabilità grave. Il diritto al congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata dal richiedente successivamente alla richiesta. È stato ridotto da 60 a 30 giorni il termine per poter usufruire del congedo decorrente dalla richiesta inoltrata al datore di lavoro. 

Congedo maternità gravidanze a rischio delle lavoratrici autonome - agli art. 69 e 70 del T.U. n. 151/2001 viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. Le predette categorie di lavoratrici sono al momento garantite, quanto alla copertura economica, soltanto per i cinque mesi ordinari del periodo di maternità. 

3. Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili 

Si rileva preliminarmente l’opportunità di sostituire in tutto il testo della legge il termine “handicap” con il termine “disabilità”. 

Divieto di discriminazione: aggiunto l’art. 2 bis rubricato “Divieto di discriminazione” dei lavoratori per ragioni connesse alla fruizione dei benefici concessi in considerazione della propria disabilità o di quella di coloro ai quali prestano assistenza e cure (per la procedura applicabile ai giudizi civili avverso gli atti ritenuti discriminatori si fa rinvio all’art. 28 del D. Lgs. n. 150/2011, per i pubblici dipendenti resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo).

Estensione permessi di cui all’art. 33: dei tre giorni di permesso mensili retribuiti coperti da contribuzione figurativa per l’assistenza al familiare disabile grave possono ora beneficiarne sia la parte di un’unione civile sia il convivente di fatto. Inoltre, in luogo del principio del referente unico per l’assistenza a ciascuna persona disabile, si è prevista la possibilità di frazionare il diritto ai permessi mensili tra più soggetti elencati nel medesimo art. 33, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni. 

Diritto alla priorità nella richiesta di effettuare il lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori che usufruiscono delle due ore di permesso giornaliero o dei tre giorni mensili per l’assistenza al familiare affetto da disabilità grave. 

In questo caso, la modifica alla normativa riguarda meri allineamenti testuali delle norme alle prassi applicative.

4. D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni 

Viene modificato l’art. 8, comma 4: inseriti tra i soggetti aventi diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per assistere familiari affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, la parte di un’unione civile o il convivente di fatto. 

Si prevede, inoltre, che l’INAPP presenti annualmente, anche sulla base dei dati forniti dall’INPS, una relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto del Decreto così da consentirne il monitoraggio costante e la valutazione di eventuali interventi correttivi, nonché la relazione che il Governo Italiano è tenuto a fornire alla Commissione Europea entro il 2 agosto 2027.

Avv. Livia Sandulli - Fieldfisher