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Senato: Disciplina del lavoro nel settore creativo e dello spettacolo AA.SS. 2039, 2090 e 2127


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Le Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, presidenza sociale) si accingono ad avviare l’esame congiunto, in sede redigente dei seguenti disegni di legge: 

A.S. n. 2039, “Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative” d’iniziativa dei Senatori Verducci e altri;

- A.S. n. 2090, “Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo” d’iniziativa della Senatrice Borgonzoni;

- A.S. n. 2127, “Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo” d’iniziativa dei Senatori Nencini e altri.

Tali disegni di legge nascono con l’intento di tutelare i lavoratori, subordinati e autonomi del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, ponendosi l’obiettivo di valorizzarne il lavoro in maniera omogenea. 

L’UE, anche in considerazione del valore economico generato dalle industrie culturali e creative, ha in più occasioni invitato gli Stati Membri a sviluppare o attuare un quadro normativo e istituzionale per la creazione artistica adottando o applicando una serie di provvedimenti coerenti ed esaustivi in materia di contratti, strumenti di rappresentazione collettiva, previdenza sociale, assicurazione malattia e sistemi di welfare, tassazione diretta e indiretta e conformità alle norme europee, nell’ottica di migliorare la mobilità degli artisti in tutta l’UE. 

Anche a causa della mancata attuazione della legge n.175 del 2017, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, si rende necessario, dunque, un nuovo intervento legislativo che offra il perimetro giuridico entro cui restituire certezze normative ad un settore particolarmente provato dalla situazione emergenziale che si protrae da oltre un anno. Sul punto, il Servizio Studi del Senato ha redatto il Dossier n. 384 – aprile 2021 di illustrazione sintetica del contenuto dei tre disegni di legge in esame evidenziando i seguenti principali temi in essi ricavabili: 

1) Principi:

L’art. 1 del A.S. 2127 enuncia i principi cui deve uniformarsi la nuova disciplina. In particolare, è sancita la promozione e il sostegno alla figura dell’artista, nella pluralità delle sue forme espressive nonché il riconoscimento dell’artista che si configura quale canale indispensabile per lo sviluppo della cultura e la diffusione in Europa e nel mondo, della cultura e dell’arte italiana e quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale.

2) Il settore creativo, la professione artistica e gli attori professionisti:

- Gli A.S. 2039 e 2127 definiscono settore creativo l’insieme di attività individuate sulla base dell’oggetto (opere, prodotti, beni e servizi, che costituiscono il risultato di processi artistici, culturali e creativi, ovvero che li includono e se ne avvalgono) e dei processi che riguardano tali opere, prodotti, beni e servizi, o che sono ad essi connessi (creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione e divulgazione).

- La professione artistica viene definita dall’A.S. 2127 come prestazione lavorativa che si svolge nell’ambito delle attività di spettacolo. Per artista si intende colui che crea o ricrea le opere d'arte o dà loro espressione creativa, che considera la propria creazione artistica quale parte essenziale della sua vita e contribuisce, in tale modo, allo sviluppo dell’arte e della cultura, senza che rilevi il fatto di essere vincolato o meno da un rapporto di lavoro o di associazione.

L’A.S. 2127 dispone, inoltre, l’istituzione presso il Ministero della Cultura dello Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo rispondente a finalità di trasparenza, completezza, affidabilità e sicurezza delle informazioni.

- Gli attori professionisti: L’A.S. 2090 attribuisce la qualifica di attrice e di attore professionista a coloro: i) per i quali i redditi derivanti da tale professione, o da altre professioni dello spettacolo, comprese consulenze, direzioni artistiche, insegnamento della recitazione, costituiscano più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, per l'intero periodo della vita professionale;
ii) e che possano, contestualmente, vantare almeno uno dei seguenti requisiti:
 

  • il possesso di un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attrici e attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale;
  • aver versato, in sede di prima applicazione, un numero minimo di contributi previdenziali. L'A.S. 2090 istituisce, inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero, fermo restando che il Registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore.

3) Contratti di lavoro nel settore creativo e delle arti performative 

L’A.S. 2039 prevede che, nel settore creativo e delle arti performative, il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e i lavoratori professionisti del settore, da stipulare in forma scritta, sia qualificato come: 

- subordinato, quando la prestazione del lavoratore si svolga o si realizzi con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale; 

- autonomo, quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore si svolga o si compia senza vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore medesimo in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro, organizzato da parte di soggetti terzi. 

Il contratto di lavoro deve contenere indicazioni espresse in ordine a elementi tassativamente enumerati, restando comunque ferme le disposizioni contenute nei CCNL per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito, con particolare riguardo ai minimi tabellari di retribuzione. 

La discontinuità della prestazione lavorativa è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione lavorativa nel settore creativo e delle arti performative. Viene istituita, a tal proposito, l’indennità di discontinuità, strumento di tutela specifica dei lavoratori iscritti in via esclusiva nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) con reddito prevalente in attività del settore creativo. 

L'art. 11 dell’A.S. 2039 disciplina il contratto di prestazione occasionale di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative: contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico - comunque non nell’esercizio principale professionale o d’impresa - nei suddetti settori, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, secondo le modalità e alle condizioni definiti dal medesimo art. 11. 

Le prestazioni di lavoro occasionali sono individuate nelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro, con riferimento sia a ciascun prestatore in relazione alla totalità degli utilizzatori, sia a ciascun utilizzatore in relazione alla totalità dei prestatori, sia, infine, alle prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, in questo ultimo caso con il requisito aggiuntivo di un numero massimo di cinque prestazioni. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, di tale ultimo limite, il rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti dall'art. 2 del provvedimento. 

È fatto divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. I compensi, pattuiti in forma oraria o giornaliera, non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall’INPS ai sensi della legislazione vigente. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione. 

Il prestatore ha diritto all’assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti-IVS, con iscrizione al FPLS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

4) Tutela previdenziale nel settore creativo e dello spettacolo 

Le misure di tutela previdenziale si applicano, secondo quanto previsto dall’A.S. 2039, ai lavoratori e professionisti dell'intero settore creativo e delle arti performative iscritti al FPLS, mentre nell’A.S. 2090 si applicano agli attori professionisti. 

5) Misure a favore delle produzioni teatrali 

L’A.S. 2090 riconosce alle imprese di produzione teatrale un credito d'imposta riferito ai costi di produzione. Nello specifico, si prevede che il credito sia compreso fra una soglia minima, pari al 15 per cento, e una soglia massima, pari al 40 per cento, del costo complessivo della produzione teatrale. 

6) Tavolo permanente per lo spettacolo e il settore creativo 

Si dispone l’istituzione del Tavolo di confronto con gli operatori dello spettacolo e del settore creativo presso il Ministero della cultura. Al Tavolo è affidato il compito di avviare un dialogo permanente per la soluzione delle criticità del comparto, anche sui temi del precariato storico e delle prospettive di ripresa dopo la fase connessa alla pandemia da Covid-19. 

Sono espressamente enunciati alcuni degli obiettivi del Tavolo: 

a) l'elaborazione di proposte indirizzate a definire i contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e nel settore creativo;
b) la disamina delle condizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo, con l'obiettivo di presentare proposte di miglioramento o integrazione della disciplina vigente;
c) l'approfondimento delle peculiarità della prestazione artistica discendenti dalla natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista;
d) il monitoraggio e il riconoscimento di nuove professioni connesse al settore dello spettacolo, ivi incluse le attività di insegnamento di arti e mestieri, e il loro assoggettamento all'obbligo assicurativo.

7) Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo 

L’A.S. 2090 istituisce, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, prevedendo una durata quinquennale del percorso di studi. La disciplina delle finalità specifiche, degli obiettivi di apprendimento, delle indicazioni sul curricolo e del piano orario è demandata a un regolamento da adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro della Cultura.

Avv. Livia Sandulli, Fieldfisher