Camera dei Deputati

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DDL n. 2902 : Proposta di modifiche alla disciplina dell’apprendistato


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Presso la Camera dei Deputati è stata presentata la proposta di legge n. 2902 recante modifiche al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato (primo firmatario On. Gribaudo). 

La proposta di legge si prefigge di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e di contrastare la precarietà delle giovani generazioni attraverso la riforma dello strumento dell’apprendistato. 

L’esigenza di migliorare la disciplina dell’apprendistato è particolarmente avvertita a fronte della crisi sanitaria ed economica legata alla pandemia da COVID-19 che si è abbattuta sul mercato del lavoro innalzando, in modo particolare, i livelli di disoccupazione giovanile. 

In tale contesto, l’intervento parlamentare si pone l’obiettivo di potenziare le politiche attive del lavoro, in particolare attraverso gli strumenti che possano garantire sia la formazione professionale sia l’occupazione giovanile. 

Oltre a misure mirate a contenere l’utilizzo abusivo del tirocinio, la proposta di legge vuole intervenire sull’apprendistato in maniera tale che esso diventi più agile e conveniente per i datori di lavoro. 

In particolare, la proposta di legge è composta da sei articoli: 

1. recesso anticipato: si propongono finestre di uscita anticipata tra l’attivazione e la scadenza del contratto di apprendistato nelle quali l’impresa possa scegliere se terminare il contratto o meno;

2. piattaforma dell’apprendistato: anche a fronte degli sforzi di digitalizzazione promossi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede che l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro realizzi una piattaforma per la gestione dei contratti gestita in accordo con le agenzie regionali per il lavoro;

3. clausole di stabilizzazione: si prevede che per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, di almeno il 33% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione;

4. formazione degli apprendisti: è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la formazione degli apprendisti mediante la stipulazione di accordi con università e altri istituti di istruzione e formazione;

5. sgravio contributivo: si prevede una decontribuzione crescente quanto più lunga è la durata del contratto, tanto maggiore è lo sgravio contributivo di cui beneficia il datore di lavoro;

6. disposizioni finanziarie: si prevede lo stanziamento di risorse per la realizzazione e la gestione della realizzazione della piattaforma dell’apprendistato nonché specifiche disposizioni relative agli oneri derivanti dallo sgravio contributivo.

Avv. Livia Sandulli, Fieldfisher