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Pace fiscale: Rottamazione-ter e saldo e stralcio a fine luglio.


agente riscossione pace fiscale

l Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, conv. con modif. in L. n. 58/2019) ha riaperto i termini per aderire alla Rottamazione-ter (art. 3, D.L. n. 119/2018 conv. con modif. in L. n. 136/2018) e al Saldo e stralcio delle cartelle (art. 1, co. 184 e 185, L. n. 145/2018) spostando l’ultimo giorno di adesione al 31 luglio 2019 ( vedi comunicato agenzia entrate ).

Entro il predetto termine il contribuente potrà:

- integrare le domande già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti istanze;
- presentare nuove domande.

Ovviamente, nella nuova domanda di adesione non possono essere ricompresi i debiti già indicati nella precedente domanda di adesione presentata al 30 aprile 2019, per i quali l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini.

Per quanto riguarda la Rottamazione-ter, nella nuova domanda di adesione possono essere anche inclusi i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 07 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine. Vengono invece ricomprese automaticamente nella riapertura dei termini, e quindi considerate valide, le domande di adesione tardive già presentate successivamente al 30 aprile 2019.

La domanda di adesione deve essere inviata entro il 31 luglio 2019 attraverso uno dei seguenti canali: -direttamente online sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il servizio "Fai da te"; - utilizzando il modello DA-2018-R (per la Rottamazione-ter) oppure il modello SA-ST-R (per il Saldo e stralcio), scaricabili sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e presentarli via PEC all’indirizzo della direzione regionale dell’Agenzia a cui fa riferimento il contribuente (l’elenco degli indirizzi PEC regionali è disponibile sul modello e sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o presso uno degli sportelli dell’Agenzia presenti sul territorio.

Anche per le domande di adesione pervenute entro il 31 luglio 2019, il pagamento può essere unico o dilazionato. Il pagamento in un’unica soluzione deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019, quello dilazionato invece differisce a seconda dell’adesione alla Rottamazione-ter o al Saldo e stralcio.

Per la Rottamazione-ter il pagamento dilazionato può essere effettuato in un numero massimo di 17 rate consecutive (5 anni):

- la prima di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute, scadente il 30 novembre 2019;
- le restanti 16, ciascuna di pari importi, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2020 e fino al 2023.

Per i debiti relativi alle somme non versate entro il 07 dicembre 2018, il pagamento dilazionato può essere effettuato in un numero massimo di nove rate consecutive:

- la prima di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute, scadente il 30 novembre 2019;
- le restanti, ciascuna di pari importi, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Per il Saldo e stralcio delle cartelle, il pagamento dilazionato può essere effettuato in 5 rate cosi suddivise:

- il 35% con scadenza 30 novembre 2019;
- il 20% con scadenza 31 marzo 2020;
- il 15% con scadenza 31 luglio 2020;
- il 15% con scadenza 31 marzo 2021;
- il 15% con scadenza 31 luglio 2021;

Per il Saldo e stralcio, inoltre, le modalità di calcolo delle somme dovute variano a seconda della situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Per le persone fisiche con un ISEE inferiore a € 20.000, la quota di pagamento è cosi differenziata:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a € 8.500;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da € 8.500,01 a € 12.500;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da € 12.500,01 a € 20.000.

Per le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter, L. n. 3/2012, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto. A tali importi cosi determinati devono essere aggiunti le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

ACDR