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Fringe Benefits e Stock Options : Comunicazione all' INPS entro il 21 febbraio


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Con il mess. n. 401 del 26.01.2022 l' INPS fornisce istruzioni in merito alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso del 2021, per i quali l’INPS svolge attività di sostituto di imposta.

I datori di lavoro dovranno inviare i dati telematicamente, entro il 21 febbraio 2022. Per l’invio dei dati è disponibile l’applicazione “Comunicazione benefit aziendali”, accessibile tramite il servizio online sul portale dell’Istituto.

L’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. 

La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. 

Per gli anni 2020 e 2021 è stato elevato ad 516,46 euro annui l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno da trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria tramite i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. 

A fronte della scadenza del 28 febbraio, con il mess. n. 401 del 26.01.2022 l' INPS comunica ai datori di lavoro interessati che l' invio telelamtico dei dati dovrà avvenire, entro il 21 febbraio 2022 per consentire la necessaria elaborazione entro il 28 febbraio. L’invio viene effettuato tramite l’applicazione “Comunicazione benefit aziendali”, accessibile tramite il servizio online sul portale dell’Istituto. 

Fonte: INPS - Mess. n. 401 del 26.01.2022