Stampa

Entrate – Risol. n. 37 del 28.05.2021: Welfare aziendale - PC e Tablet per la DAD dei figli esclusi dall’ IRPEF


famiglia a lavoro
icona

I rimborsi erogati ai propri dipendenti per le spese sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop, al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” (Dad) ai loro figli, non sono soggetti a ritenuta d’acconto e non costituiscono reddito imponibile per il lavoratore. 

Non sono imponibili ai fini IRPEF neanche i voucher rilasciati dai datori di lavoro con le medesime finalità. 

In entrambi i casi le spese sostenute non concorrono alla formazione del reddito a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione rilasciata dall’ente di istruzione che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la didattica a distanza ( DAD ). 

A chiarirlo è l’ Agenzia delle Entrate con la risoluzione 37/E del 28.05.2021, in risposta ad un quesito posto da una società che, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, intende riconoscere ai propri dipendenti un credito welfare a rimborso delle spese sostenute per la didattica a distanza dei propri familiari. 

L’ art. 51, comma 2, lettere f) e f-bis) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito Irpef le opere e i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai dipendenti e ai loro familiari e le somme erogate che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, e culto, borse di studio, ecc. ecc. . La norma ha esteso e meglio definitivo i suoi confini applicativi con la legge di stabilità 2016. La disposizione ora in vigore prevede che il datore di lavoro possa erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi oppure rimborsare al dipendente le spese già sostenute per gli scopi previsti dall’agevolazione, a condizione che acquisisca e conservi la documentazione che attesti l’utilizzo delle somme da parte del dipendente in linea con le finalità per le quali sono state corrisposte. 

L’ emergenza sanitaria e il conseguente ricorso diffuso a forme flessibili nell’organizzazione del lavoro hanno consentito un’ampia diffusione dell’attività didattica a distanza (Dad) da parte di scuole di ogni ordine e grado e delle università. Il metodo non può prescindere - ha specificato il ministero dell’Istruzione - dall’interazione tra docenti e discenti, condizione che nella Dad si realizza attraverso sistemi e app interattive educative digitali che rendono pc, laptop e tablet strumenti indispensabili, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. 

Sulla base di tali presupposti il datore di lavoro non opererà la ritenuta d’acconto in busta paga , sempreché il dipendete fornisca idonea documentazione che attesti lo svolgimento delle lezioni in DAD. 

Fonte: Entrate – Risposta n. 37/E/2021