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Entrate – Risol. 54/E del 25.09.2020: Contribuzione agli Enti Bilaterali – Non tassata se obbligatoria


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L’ Agenzia delle Entrate, con risoluzione 54/E del 25.09.2020, conferma che la contribuzione versata dalle aziende ad un Ente bilaterale non va assoggettata a ritenuta se il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedono soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire prestazioni assistenziali. In tal caso il versamento del contributo da parte del datore di lavoro risponde ad un suo interesse esclusivo ( la copertura economica di alcune prestazioni ) e non genera imponibile per i lavoratori.

L’ Istanza di interpello proviene da una società aderente al CCNL di categoria istitutivo di un Ente Bilaterale che, in ottemperanza allo stesso accordo, può programmare e promuovere diverse iniziative in favore dei dipendenti. Le prestazioni spaziano da progetti di welfare, come la stipula di polizze assicurative per premorienza, sino a prestazioni di integrazione del reddito in caso di maternità/paternità piuttosto che il finanziamento di corsi di formazione e riqualificazione professionale.

La stessa modalità di quantificazione della contribuzione, ovvero un versamento trimestrale determinato convenzionalmente moltiplicando un contributo da 21 euro per la forza media lavorativa impiegata nel trimestre di competenza, evidenzia l’assenza di un collegamento tra singoli soggetti presenti in azienda nel trimestre per cui si versano i contributi e i soggetti suscettibili di beneficiare in futuro delle prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale. Le modalità di versamento evidenziano, dunque, la finalità mutualistica delle prestazioni ed escludono che la relativa contribuzione possa essere qualificata come elemento retributivo riconducibile al singolo lavoratore.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori, l’ Agenzia precisa che l’imponibilità andrà verificata da caso a caso sulla base dei principi generali che disciplinano la tassazione delle categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR. Nel caso di specie sarà opportuno verificare l’eventuale ricorrenza di prestazioni escluse dal reddito in base all’art. 51, comma 2, del TUIR.

Fonte: Entrate - Risol. 54/E del 25.09.2020