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Entrate – Provvedimento n. 60353/2021 : Impatriati – Istruzioni per il prolungamento dell’agevolazione previsto in Legge di Bilancio 2021


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Con provvedimento n. 60353/2021 del 3 marzo 2021, l’ Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui lavoratori, dipendenti e autonomi potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque periodi di imposta, del regime fiscale agevolativo degli impatriati previsto all’art. 5, comma 2-bis del Decreto “ Crescita”, come revisionato dalla Legge di Bilancio 2021 comma 50. 

La normativa speciale dedicata ai lavoratori impatriati, ai docenti e ai ricercatori, meglio nota come “ rientro dei cervelli “, è stata emanata al fine di incentivare il trasferimento in Italia di soggetti con alte qualificazioni e specializzazioni, favorendo indirettamente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese. Sono stati diversi gli interventi normativi che nel tempo si sono susseguiti per rimodellare l’agevolazione. 

Il regime degli impatriati si applica ai lavoratori residenti all’estero nei 2 periodi d’imposta precedenti al trasferimento, che si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. A questi lavoratori viene riconosciuta la detassazione IRPEF del 70% , per 5 anni sia che si tratti di lavoro dipendente che per il lavoro autonomo. Per chi si trasferisce al Sud la detassazione sale al 90%. Per favorire ulteriormente la stabilizzazione dei lavoratori nel territorio italiano l’agevolazione può essere estesa per un ulteriore periodo di 5 anni, in presenza di figli e di acquisto di immobili residenziali. 

Un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’allungamento temporale del regime fiscale agevolato per cinque periodi d’imposta ulteriori.Il prolungamento dell’agevolazione è riconosciuto ai lavoratori già iscritti all’ Anagrafe deli Italiani Residenti all’Estero ( AIRE ) o cittadini UE, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore previsto dall’art 16 del D.Lgs. n. 147/2015. 

La norma in questione prevede per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia la possibilità di applicare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime speciale. In entrambi i casi il reddito prodotto in Italia è imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare, che scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. 

Per la proroga è necessario un versamento - La volontà di prorogare il regime speciale è esercitata dal contribuente mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo diverso in base alle proprie condizioni, pari: 

• al 10% dei redditi di lavoro prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, di almeno, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;

• al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’opzione, ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

Il pagamento deve essere eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in esame per passare in cassa. 

Richiesta al datore di lavoro - Per beneficiare della proroga i lavoratori dipendenti devono fare apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. 

I lavoratori autonomi comunicano l’opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento. 

Fonte: Entrate – Provvedimento n. 60353/2021