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Entrate – Principio di diritto n. 4/2020: Impatriati – Lavoro e studio non cumulabili


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L’ Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul regime speciale agevolativo riservato ai lavoratori impatriati e questa volta lo fa pubblicando il principio di diritto n. 4/2020.

Nella sua formulazione originaria, antecedente alle modifiche del cd. Decreto Crescita, l’articolo 16, comma 2 del Dlgs 147/2015 stabilisce che:

“ il regime è applicabile ai cittadini Ue o extra-Ue con cui esiste una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali, che sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori confine negli ultimi due anni o più, o che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori Italia negli ultimi due anni o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.”

Il principio di diritto n. 4/2020 precisa che, riguardo ai citati requisiti, il periodo di lavoro e di studio sono alternativi e non cumulabili, ai fini del raggiungimento dei due anni fuori Italia.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, in relazione all’attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi due anni è soddisfatto a condizione che il contribuente consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream della durata di almeno due anni, come puntualmente già indicato anche dalla circ. n.17 del 23.05.2017.

Fonte: Agenzia delle Entrate